Cassazione Civile, Ordinanza n. 07256/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice, cessato il rapporto di lavoro con una fondazione lirico-sinfonica, ha agito per ottenere l’accertamento di un trattamento di fine rapporto (TFR) maggiore, sostenendo che nella base di calcolo dovesse essere incluso un assegno integrativo aziendale previsto dalla contrattazione decentrata. La corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo che l’accordo aziendale qualificasse tale emolumento come non avente alcun effetto retributivo e dunque non computabile nel TFR. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto violazione degli artt. 2120 c.c., 1362 e 1363 c.c., 11, 43 e 47 del CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche e dell’art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, sostenendo: che la contrattazione aziendale non potesse derogare alla disciplina del TFR e alle regole del CCNL su materia già definita a livello nazionale; che la clausola di esclusione non fosse chiara e univoca; che l’interpretazione della corte territoriale avesse isolato la singola clausola senza leggerla nel contesto dell’intero accordo aziendale e del sistema collettivo complessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, rilevando che la decisione di merito non aveva applicato correttamente i criteri ermeneutici dei contratti collettivi né aveva confrontato la clausola aziendale con la disciplina del CCNL e con l’art. 2120 c.c. La clausola "non è valido a nessun effetto retributivo" non è stata considerata sufficiente, da sola, a escludere con chiarezza il computo dell’assegno nel TFR, anche perché il TFR è una quota di retribuzione differita e la contrattazione collettiva può derogare alla base di calcolo solo con volontà chiara e univoca. È stato inoltre osservato che la corte d’appello non aveva valutato il complessivo assetto dell’accordo aziendale, apparentemente diretto a conglobare e sostituire precedenti voci economiche. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La violazione di legge può investire anche l’erronea interpretazione della contrattazione collettiva, trattata processualmente come norma di diritto.
art. 2120 c.c.
Il TFR si calcola secondo un criterio onnicomprensivo: vi rientrano tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, escluse solo quelle a titolo di rimborso spese o comunque meramente occasionali.
art. 1362 c.c.
L’interpretazione del contratto collettivo non può arrestarsi al solo dato letterale quando questo non esprima con chiarezza e univocità la volontà comune.
art. 1363 c.c.
Le clausole vanno interpretate coordinandole tra loro, nel contesto complessivo dell’accordo, e non in modo isolato.
art. 1366 c.c.
L’interpretazione deve essere orientata secondo buona fede e ricercare lo scopo pratico perseguito dalle parti.
art. 1372 c.c.
Il ricorso invocava il principio di vincolatività del contratto, sostenendo che l’accordo aziendale non potesse alterare il regime pattizio previsto dal CCNL.
art. 11 CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche del 2003
Le indennità previste dal contratto o da accordi aziendali fanno parte della retribuzione se corrisposte in forma continuativa e con carattere di corrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa.
art. 43 CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche del 2003
Ai fini del TFR sono compresi nella retribuzione anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo purché di ammontare determinato.
art. 47 CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche del 2003
La contrattazione aziendale non può avere ad oggetto materie e istituti già definiti a livello nazionale, salvo i casi espressamente consentiti.
art. 2 Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993
La contrattazione aziendale deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL e deve collocarsi negli ambiti definiti dal contratto nazionale.
Massime di principio
- Il trattamento di fine rapporto, quale retribuzione differita, si calcola secondo il criterio legale dell’onnicomprensività di cui all’art. 2120 c.c., che esclude soltanto gli emolumenti occasionali o quelli espressamente sottratti dalla disciplina applicabile.
- La contrattazione collettiva può derogare alla base di calcolo del TFR anche in senso meno favorevole al lavoratore, ma la deroga deve risultare da una volontà chiara, univoca e desumibile dal testo contrattuale nel suo complesso.
- In presenza di contrattazione collettiva articolata su più livelli, il significato della clausola va ricostruito coordinando tutte le fonti collettive coinvolte, senza attribuire valore decisivo a una singola espressione isolata dal contesto.
- L’interpretazione del contratto collettivo aziendale non può prescindere dalla sua relazione con il CCNL di categoria e con le clausole che disciplinano espressamente la materia oggetto di lite.
- La qualificazione di un emolumento come non retributivo non può essere desunta automaticamente dal solo richiamo a una funzione premiale o alla commisurazione alle presenze, se il testo collettivo e il sistema contrattuale ne depongono per la natura di elemento retributivo continuativo.
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