Cassazione Civile, Ordinanza n. 27407/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente di una società ferroviaria per la sua ritenuta responsabilità in un grave disastro ferroviario occorso il 6 marzo 2014. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda della lavoratrice, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione dichiarando legittimo il licenziamento. In cassazione la lavoratrice ha proposto cinque motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente e per uso disorganico di stralci di consulenza tecnica penale, oltre alla violazione di norme costituzionali e processuali; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa verifica delle specifiche contestazioni disciplinari e per avere ritenuto legittimo il licenziamento per ragioni diverse da quelle contestate; (3) violazione di legge e del contratto/accordo collettivo, perché l'allegato 4 dell'accordo sindacale del 26.4.2013 escluderebbe sanzioni disciplinari e risarcimento se il dipendente non avesse riportato sinistri da almeno 60 mesi, con conseguente applicazione dell'art. 18 St. lav.; (4) errata valutazione delle regole tecniche di esercizio ferroviario e acritico recepimento degli esiti penali, senza considerare blackout, guasti e inefficienze del sistema; (5) violazione delle norme sul procedimento disciplinare e del regolamento ferroviario per tardiva apertura del procedimento e tardivo provvedimento finale, assumendo che la società avesse avuto conoscenza qualificata dei fatti ben prima del marzo 2015, con conseguente decorso del termine di 180 giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo solo nei limiti della censura relativa alla mancata considerazione dell'accordo sindacale del 26.4.2013, e ha accolto il terzo motivo; ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo; ha rigettato il quinto motivo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, affinché esamini l'interpretazione e l'eventuale applicazione dell'allegato 4 dell'accordo sindacale invocato dalla lavoratrice. Restano invece ferme le valutazioni già svolte sulla gravità della condotta e sulla tempestività del procedimento disciplinare. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3 e 4, e n. 5
Le censure di legittimità possono riguardare nullità della sentenza, violazione di legge e, nei limiti del nuovo art. 360 n. 5, solo vizi estremi della motivazione, non una rivalutazione del merito.
art. 111 Cost.
La motivazione è nulla solo se mancante in modo grafico o meramente apparente, non per semplice sinteticità o per l'uso di parti della consulenza tecnica.
La nullità per difetto di motivazione sussiste solo quando il ragionamento decisorio non sia percepibile o manchi del tutto.
La dedotta nullità processuale richiede una reale lesione del modello legale dell'atto, non una mera critica al contenuto valutativo della decisione.
La sentenza deve esporre concisamente i fatti rilevanti e le ragioni della decisione, ma ciò è compatibile con la riproduzione di stralci di consulenze se il percorso argomentativo resta comprensibile.
L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non si esprime su una domanda o eccezione autonoma; non coincide con l'insufficienza della motivazione.
art. 1, comma 58, L. n. 92 del 2012
Il giudizio riguardava il rito speciale per le controversie in materia di licenziamento.
La lavoratrice invocava la reintegrazione, assumendo che la condotta fosse sanzionabile al più con misura conservativa; la Corte di legittimità non decide sul punto, rinviandolo al giudice di merito in relazione all'accordo collettivo richiamato.
art. 2, comma 1, delibera commissariale governativa n. 182 del 7.4.1995
Il termine iniziale del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza, da parte dell'organo aziendale responsabile, del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere nelle forme previste dal regolamento.
art. 53 R.D. n. 148 del 1931, allegato A
Nel sistema disciplinare autoferrotranviario il procedimento si articola in fasi tipizzate e il termine per adottare il provvedimento finale va collegato alla ricezione del rapporto da parte della direzione/ufficio disciplinare.
È richiamato solo per precisare che il R.D. n. 148 del 1931 era ancora applicabile ratione temporis, essendo stato poi abrogato.
Norma di conversione del d.l. n. 50 del 2017, menzionata come fonte dell'abrogazione successiva del regolamento.
artt. 2, 3 e 6 del Regolamento sul procedimento disciplinare (delibera n. 182 del 1995)
Richiamati per sostenere la tardività del procedimento; la Corte respinge la censura perché il dies a quo va ancorato alla ricezione del rapporto da parte dell'organo disciplinare.
artt. 9, 65, 75, 76, 103 del Regolamento di esercizio
Evocati per contestare la ricostruzione dei fatti tecnici del sinistro e la valutazione della condotta, ma le doglianze sono state ritenute meramente fattuali.
art. 12 delle Disposizioni per l'esercizio del sistema CTC
Richiamato dalla ricorrente tra le regole tecniche asseritamente violate, senza che la Corte ne abbia fatto oggetto di autonoma decisione di diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o sia incomprensibile; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica, abbia utilizzato stralci di atti tecnici o non condivida la prospettazione della parte.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice non esamini una domanda o eccezione autonoma e decisiva; non coincide con l'insoddisfazione della parte per la motivazione adottata.
- Le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio non sono ammissibili in cassazione, salvo che denuncino il vizio motivazionale nei ristretti limiti del "minimo costituzionale".
- Nel procedimento disciplinare del personale autoferrotranviario, il termine per l'adozione del provvedimento finale decorre dalla ricezione, da parte della direzione/ufficio disciplinare, del rapporto istruttorio previsto dal regolamento, e non dal mero momento in cui l'azienda abbia conoscenze informali o preliminari dei fatti.
- Quando un accordo collettivo preveda una clausola di non punibilità o di esclusione delle sanzioni al ricorrere di determinati presupposti fattuali, il giudice di merito deve esaminare espressamente la domanda o eccezione fondata su tale clausola; la mancata considerazione del patto collettivo integra vizio decisivo della sentenza e impone il rinvio per il relativo accertamento.
- In materia di licenziamento disciplinare, la verifica della legittimità del recesso può richiedere sia l'accertamento della grave violazione contestata sia la valutazione della disciplina collettiva applicabile, inclusa l'eventuale previsione di misure conservative o di esonero sanzionatorio.
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