Cassazione Civile, Ordinanza n. 19607/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda esecutiva e restitutoria collegata a un precedente lodo arbitrale: il comune aveva pagato una somma al soggetto privato in esecuzione di un titolo poi contestato e successivamente dichiarato nullo, fino all’accertamento definitivo che nulla era dovuto. Dopo tale vicenda, il comune convenne in giudizio il debitore e la coniuge per ottenere la declaratoria di simulazione assoluta di un atto del 1996 con cui un immobile era stato trasferito alla moglie. La domanda era stata rigettata in primo grado, ma accolta in appello. I soccombenti ricorsero per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 100 e 389 c.p.c. e degli artt. 2033, 2934, 2935 e 2946 c.c., sostenendo che il comune fosse privo di interesse ad agire perché il credito restitutorio sarebbe stato già prescritto, dovendosi far decorrere il termine dalla sentenza non definitiva che aveva dichiarato nullo il lodo, o comunque da altra data anteriore; 2) violazione degli artt. 1416 e 2729 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse valorizzato indizi non gravi, precisi e concordanti, in particolare il rapporto di coniugio tra le parti e la data dell’atto, senza adeguata prova della simulazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il pregiudizio subito dal creditore procedente, ritenuto irrilevante dai ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il credito restitutorio del comune, quale presupposto dell’azione di simulazione assoluta esperita dal creditore, ha iniziato a prescriversi solo dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione del 2013 che ha definito in via definitiva la vicenda sul credito originario; fino a quel momento la pretesa di restituzione restava controversa e sub iudice, con effetto interruttivo permanente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non specificamente articolato secondo i parametri dell’art. 2729 c.c. e, comunque, diretto a sollecitare una rivalutazione del merito; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché denunciava l’omessa considerazione di un fatto non decisivo, essendo l’impossidenza del debitore irrilevante rispetto al paradigma dell’azione di simulazione proposta dal creditore. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della questione esaminata, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per contestare l’interesse ad agire; la Corte ritiene che l’interesse sussista finché il credito restitutorio non sia definitivamente prescritto.
Invocato dai ricorrenti in relazione agli effetti della cassazione con rinvio; la Corte esclude che la sentenza parziale anteriore abbia fatto decorrere la prescrizione del credito restitutorio.
Richiamato come norma sulla ripetizione di indebito; la prescrizione del credito di restituzione viene fatta decorrere solo dalla definitività dell’accertamento negativo sul credito originario.
Richiamato sulla prescrizione estintiva; la Corte nega che il termine fosse già decorso alla data dell’azione di simulazione.
Richiamato sul dies a quo della prescrizione; la Corte individua il momento iniziale nella sentenza definitiva del 2013.
Richiamato per il termine ordinario di prescrizione decennale; la Corte esclude che esso fosse spirato al momento della domanda.
Norma sull’azione di simulazione proposta dai creditori; la Corte conferma che il creditore può agire per far valere la simulazione degli atti dispositivi del debitore.
La Corte dichiara inammissibile la censura perché non illustrata specificamente in relazione ai requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi.
Richiamato per contestare l’apprezzamento probatorio; la censura è respinta perché mira in realtà a una diversa valutazione del merito.
Applicato per compensare le spese in ragione della peculiarità e novità della questione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal creditore per far dichiarare la simulazione assoluta di un atto dispositivo del debitore, l’interesse ad agire va valutato con riferimento all’attualità del pregiudizio e alla persistenza del credito che l’azione intende proteggere.
- La prescrizione del credito restitutorio collegato a un pagamento eseguito in forza di un titolo poi travolto non decorre necessariamente dalla prima pronuncia che incide sul titolo originario, ma può iniziare solo quando la questione sul credito presupposto sia definitivamente definita.
- Finché la sussistenza del credito originario resta sub iudice, anche la correlata pretesa di ripetizione dell’indebito non può ritenersi definitivamente esigibile o prescritta.
- La censura in cassazione contro la valutazione di una simulazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura degli indizi, ma deve indicare specificamente in che modo il ragionamento del giudice di merito violi i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
- Nell’azione di simulazione esercitata dal creditore, la prova presuntiva può fondarsi su elementi quali il rapporto di coniugio e la contiguità temporale dell’atto rispetto alla vicenda creditoria, senza che sia indispensabile un autonomo approfondimento sul prezzo o sulla sua effettiva corresponsione, se il quadro indiziario è ritenuto sufficiente dal giudice di merito.
- È decisivo solo il fatto storico che, se esaminato, avrebbe potuto condurre a una decisione diversa; fatti estranei o irrilevanti rispetto al paradigma dell’azione non integrano il vizio di omesso esame.
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