Cassazione Penale, Ordinanza n. 31618/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che i motivi erano non deducibili in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto e una diversa valutazione delle prove, attività preclusa alla Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Milano che gli aveva irrogato mesi quattro di arresto ed euro 1.300,00 di ammenda per due contravvenzioni: una prevista dall'art. 21-ter della legge 10 dicembre 2018, n. 132 (capo A) e una prevista dall'art. 7, comma 15-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo B). Con due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto alla sussistenza del reato di cui al capo A sia quanto all'integrazione del reato di cui al capo B. La difesa ha poi insistito con note scritte per l'accoglimento del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione di merito delle risultanze, senza un effettivo confronto con il percorso argomentativo dei giudici di merito.
Norme richiamate
art. 21-ter l. 10 dicembre 2018, n. 132
Norma incriminatrice posta a base del capo A della condanna confermata in appello; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a rilevare che le censure del ricorrente miravano a contestarne in fatto la sussistenza.
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a base del capo B della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ritenendo il motivo inammissibile perché volto a una rivalutazione del fatto.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La modifica introdotta dalla legge n. 46/2006 non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una rilettura del fatto o l'adozione autonoma di nuovi parametri di valutazione delle prove.
Richiamata come intervento normativo che ha inciso sull'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza mutare la natura del controllo della Cassazione sui vizi motivazionali.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata quale base per la condanna del ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali, perché tale apprezzamento appartiene al giudice di merito.
- Anche dopo la riforma dell'art. 606, lett. e), c.p.p., il controllo della Cassazione resta circoscritto alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione, non potendo trasformarsi in un terzo giudizio di merito.
- Il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a prospettare una diversa lettura dei fatti.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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