Cassazione Civile, Ordinanza n. 07537/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (responsabile)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro occorso a una motociclista che, transitando in una via cittadina, sostiene di essere caduta a causa della ruota anteriore finita in una buca coperta da brecciolino fresco e non visibile. La danneggiata lamenta lesioni personali e chiede il risarcimento ai soggetti ritenuti responsabili della manutenzione della sede stradale e dei lavori insistenti nell’area, oltre alla chiamata in causa dell’assicuratore. In primo grado la domanda viene rigettata per mancata prova del nesso causale tra stato della strada e caduta, valorizzandosi anche la condotta della stessa attrice. In appello il rigetto viene confermato: la Corte territoriale ritiene non pienamente coerente la ricostruzione dei fatti prospettata dalla danneggiata, reputa non decisive le prove testimoniali e il rapporto della polizia, e conclude che la caduta sia ascrivibile a difetto di prudenza e diligenza della motociclista, che avrebbe potuto evitare la buca, posta in prossimità del margine della strada, su tratto libero e ben visibile. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduce tre censure: mancata riforma del rigetto delle istanze istruttorie e chiusura anticipata dell’istruzione; omesso esame di documenti e contraddittorietà della motivazione rispetto alla prova documentale; falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 1227 c.c. per avere escluso la responsabilità dei convenuti e attribuito rilievo decisivo alla colpa della danneggiata. La Suprema Corte non entra nel merito delle doglianze e dichiara l’impugnazione inammissibile per difetto di autosufficienza e violazione dell’art. 366 c.p.c., rilevando che il ricorso non espone in modo sommario ma chiaro i passaggi decisori della sentenza impugnata, non specifica adeguatamente la collocazione e il contenuto dei documenti richiamati, e si limita in sostanza a contestare l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che l’atto non contiene una sufficiente esposizione della sentenza impugnata né censure autosufficienti e intellegibili; i motivi sono formulati in modo atecnico, non consentono di comprendere con precisione l’oggetto della doglianza e pretendono una rivalutazione del fatto e delle prove non consentita in sede di legittimità. Conferma quindi il regime di soccombenza della ricorrente, che viene condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato dovuto per il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria ma chiara esposizione dei fatti e dei motivi, tale da consentire alla Corte di comprendere immediatamente la controversia e le censure senza dover ricostruire autonomamente gli atti di causa.
La Corte rileva l’erronea impostazione dei motivi, che non distinguono con chiarezza tra violazione di legge e vizio motivazionale e, comunque, tendono a sollecitare un sindacato sul fatto non consentito in cassazione.
È richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne esamina il merito per l’inammissibilità del ricorso.
È richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; i giudici di merito avevano escluso la responsabilità da custodia per difetto di prova che la cosa avesse costituito la causa efficiente del danno.
È richiamato dalla ricorrente; la Corte di merito ha attribuito rilievo alla condotta colposa della danneggiata, ritenendola autonomamente causale o quantomeno idonea a escludere la responsabilità dei convenuti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la parte soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare in modo autosufficiente i fatti rilevanti, i passaggi decisori della sentenza impugnata e la specifica portata delle censure; la mera parafrasi della decisione o una critica generica non soddisfano l’art. 366 c.p.c.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi alla parte nella ricostruzione del motivo, né attingere creativamente agli atti di causa per integrare censure poco chiare o incomplete.
- La denuncia di un vizio motivazionale o di violazione di legge deve essere formulata con precisione, distinguendo chiaramente il tipo di errore dedotto e indicando i documenti e gli atti rilevanti, con il loro contenuto essenziale e la loro collocazione processuale.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: l’apprezzamento della prova e la ricostruzione del fatto restano riservati al giudice di merito, salvo specifici vizi dedotti nei limiti consentiti.
- In tema di responsabilità da custodia per danni da strada o da cosa, il danneggiato deve dimostrare che la cosa abbia costituito la causa efficiente del danno e non soltanto l’occasione del fatto; se il giudice ritiene che l’evento sia dipeso dalla condotta imprudente del danneggiato, può escludersi la responsabilità del custode.
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