Parere n. 59/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dai signori Carmelo Lombardo e Sebastiana Motta (Avv. Pietro Motta), contro il Comune di Misterbianco per l’annullamento dell’ordinanza n. 237 dell’11 settembre 2024, di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile di proprietà dei ricorrenti abusivamente realizzato, dell’area di sedime e di quella ulteriore necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, individuato in catasto fabbricati, al foglio n. 2, part. 592, sub 2, sito in via Costante Girardengo n. 20; di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza n. 237 dell’11 settembre 2024, recante acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile abusivo, dell’area di sedime e dell’area ulteriore necessaria alla realizzazione di opere analoghe.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di acquisizione gratuita di un immobile abusivamente realizzato, dell’area di sedime e dell’area ulteriore. Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001, poiché il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione del 31 luglio 2014 non sarebbe stato notificato alla comproprietaria. Il secondo motivo denuncia l’indeterminatezza dell’oggetto dell’acquisizione, assumendo che il Comune non avrebbe individuato puntualmente l’area di sedime e quella ulteriore necessaria secondo le prescrizioni urbanistiche. Il Collegio ha inoltre verificato la ricevibilità del ricorso e ricostruito la sequenza procedimentale: accertamento dell’abuso, ordine di demolizione, precedente acquisizione poi annullata per erronea indicazione catastale, nuovo ordine di demolizione, mancata impugnazione giudiziale portata a ruolo, silenzio-diniego sull’istanza di sanatoria e successiva acquisizione.
Il parere
Il parere ritiene il ricorso ricevibile ma infondato e ne propone il rigetto. In via preliminare, afferma che l’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce una sanzione che si perfeziona automaticamente con l’inutile decorso del termine per demolire. Il successivo provvedimento comunale ha natura ricognitiva e vincolata, essendo diretto a consentire l’immissione in possesso e la trascrizione; può quindi essere censurato soltanto per vizi propri, quali difetti di notificazione, erronea perimetrazione catastale o carente individuazione dell’area, non per rimettere in discussione l’ordine di demolizione ormai definitivo. Il primo motivo è ritenuto comunque inammissibile per mancata autonoma impugnazione del verbale di accertamento e, in ogni caso, infondato, poiché dagli atti risulta che il verbale fu notificato a entrambi i destinatari: alla comproprietaria presso la residenza comune, mediante consegna di copia al marito, secondo l’art. 139, comma 2, c.p.c. Il secondo motivo è infondato perché l’ordinanza indica la destinazione agricola E, l’indice di fabbricazione di 0,03 mq./mc., la particella acquisita, la superficie entro i limiti di legge, il diritto di passaggio e la planimetria catastale con la delimitazione dell’area. L’omessa allegazione della planimetria nella prima notificazione è stata sanata mediante nuova notificazione del provvedimento completo il 23 gennaio 2025.
Osservazioni
Primo motivo - Notificazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza
La censura è inammissibile perché il verbale contestato non è stato impugnato insieme all’ordinanza di acquisizione. In ogni caso, è infondata: la documentazione comunale prova che il verbale del 31 luglio 2014 fu notificato sia al proprietario sia alla comproprietaria, presso la residenza comune, mediante consegna di copia al marito. La notificazione è valida ed efficace ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c.
Secondo motivo - Determinatezza dell’oggetto dell’acquisizione
L’ordinanza individua puntualmente l’area acquisita e i parametri urbanistici rilevanti, indicando la zona agricola E, l’indice di fabbricazione, la particella catastale, la superficie acquisita, il diritto di passaggio e la planimetria catastale delimitativa. L’omessa allegazione della planimetria nella prima notificazione è stata superata dalla successiva notificazione del provvedimento completo.
Norme richiamate
art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001
acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, dell’area di sedime e dell’area ulteriore necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche
L’acquisizione gratuita si perfeziona automaticamente con l’inutile decorso del termine assegnato per la demolizione; il successivo provvedimento comunale è atto ricognitivo, vincolato e funzionale all’immissione in possesso e alla trascrizione.
La notificazione può essere eseguita mediante consegna di copia a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
La notificazione del verbale alla comproprietaria presso la residenza comune, mediante consegna della copia al marito, è stata ritenuta valida ed efficace.
art. 13, legge 28 febbraio 1985, n. 47
termine di 60 giorni per la formazione del silenzio-diniego sull’istanza
L’istanza di sanatoria presentata dai ricorrenti è stata ritenuta definita mediante silenzio-diniego, non contestato.
rapporto dell’amministrazione
Il Comune ha trasmesso il rapporto istruttorio e gli atti occorrenti nell’ambito del procedimento relativo al ricorso straordinario.
CGARS, Sezione giurisdizionale, 2 ottobre 2025, n. 732
È richiamato il principio secondo cui l’atto di acquisizione successivo all’inottemperanza è vincolato e può essere contestato soltanto per vizi propri, non per rimettere in discussione l’ordine di demolizione definitivo.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 si perfeziona automaticamente con l’inutile decorso del termine assegnato per la demolizione; il successivo provvedimento comunale ha natura ricognitiva e vincolata.
- L’atto di acquisizione conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione può essere contestato soltanto per vizi propri, quali difetti di notificazione, erronea individuazione catastale o carente perimetrazione dell’area, ma non per questioni riferibili all’ordine di demolizione ormai definitivo.
- La notificazione eseguita presso la residenza del destinatario mediante consegna della copia a una persona di famiglia è valida ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., quando siano rispettati i relativi presupposti.
- L’ordinanza di acquisizione soddisfa il requisito di determinatezza dell’oggetto quando indica i dati catastali, i parametri urbanistici applicabili, l’estensione dell’area, gli eventuali diritti di accesso e contiene una planimetria idonea a delimitare il bene acquisito.
Acquisizione al patrimonio comunale di un immobile abusivo
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da due proprietari privati contro il Comune di Misterbianco. Il ricorso riguardava l’ordinanza n. 237 dell’11 settembre 2024, con cui il Comune aveva acquisito gratuitamente al patrimonio comunale un immobile abusivo, l’area di sedime e l’area ulteriore necessaria alla realizzazione di opere analoghe.
Premesse e ricostruzione procedimentale
L’abuso edilizio, consistente in un immobile di circa 80 metri quadrati con struttura in cemento armato, era stato accertato nel 2006. Nel 2008 il Comune aveva ordinato la demolizione al proprietario e responsabile dell’abuso. Dopo l’accertamento dell’inottemperanza, nel 2009 era stata disposta l’acquisizione delle opere al patrimonio comunale.
Tale prima ordinanza acquisitiva era stata successivamente annullata dallo stesso Comune per l’erronea indicazione dei dati catastali. Nel 2014 il Comune aveva quindi adottato un nuovo ordine di demolizione nei confronti di entrambi i comproprietari. L’ordine era stato impugnato con ricorso giurisdizionale, ma quest’ultimo non era mai stato iscritto a ruolo. La domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985 si era conclusa con silenzio-diniego, rimasto incontestato.
Accertata nuovamente l’inottemperanza il 31 luglio 2014, il Comune aveva adottato l’ordinanza n. 237 del 2024. L’ordinanza individuava la particella catastale interessata, prevedeva il diritto di passaggio dalla particella limitrofa e disponeva l’acquisizione di una superficie inferiore sia a dieci volte quella dell’immobile abusivo sia a quella necessaria per realizzare un’opera analoga.
Motivi del ricorso
I ricorrenti deducevano due censure principali:
- la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, assumendo che il verbale di accertamento dell’inottemperanza non fosse stato notificato a una dei comproprietari;
- l’indeterminatezza dell’oggetto dell’acquisizione, per la mancata individuazione puntuale dell’area di sedime e dell’area ulteriore necessaria secondo le prescrizioni urbanistiche.
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, perché proposto entro 120 giorni dalla notificazione dell’ordinanza impugnata e regolarizzato sotto il profilo fiscale.
Natura dell’acquisizione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001
Il Collegio ha ribadito che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale è una sanzione che si perfeziona automaticamente per effetto dell’inutile decorso del termine assegnato per demolire l’opera abusiva. Il successivo atto comunale non costituisce il fondamento dell’effetto traslativo, già prodotto, ma svolge una funzione ricognitiva e strumentale all’immissione in possesso e alla trascrizione nei registri immobiliari.
Ne consegue che l’atto acquisitivo è vincolato nel contenuto e privo di margini di valutazione discrezionale. Esso può essere censurato soltanto per vizi propri, come difetti di notificazione, erronea individuazione catastale o carente delimitazione dell’area, mentre non può essere utilizzato per rimettere in discussione l’ordine di demolizione divenuto definitivo.
Esame del primo motivo: notificazione del verbale
La censura relativa alla mancata notificazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza è stata ritenuta anzitutto inammissibile, perché il verbale non era stato autonomamente impugnato insieme all’ordinanza di acquisizione.
In ogni caso, la censura è risultata infondata alla luce della documentazione depositata dal Comune. Il verbale del 31 luglio 2014 era stato notificato al proprietario mediante consegna a mani proprie e alla comproprietaria presso l’indirizzo di residenza comune, mediante consegna della copia al marito. Il Collegio ha ritenuto valida la notificazione ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c. La circostanza che l’ordinanza impugnata menzionasse nel corpo del provvedimento soltanto il nominativo del proprietario non incideva sulla validità della notificazione già eseguita nei confronti di entrambi i destinatari.
Esame del secondo motivo: determinatezza dell’area acquisita
Anche la censura relativa all’indeterminatezza dell’oggetto è stata respinta. L’ordinanza indicava la destinazione urbanistica dell’area, qualificata come zona agricola E, e il relativo indice di fabbricazione pari a 0,03 mq./mc.
Il provvedimento individuava inoltre la particella catastale acquisita, precisando che la superficie era inferiore ai limiti previsti, e prevedeva il diritto di passaggio dalla particella 592 sub 3 per consentire l’accesso alla particella 592 sub 2. Alla delimitazione contribuiva la planimetria catastale allegata, nella quale il bene e la superficie acquisiti erano evidenziati graficamente.
Il Collegio ha dato atto che la prima notificazione era avvenuta senza la planimetria richiamata. Tuttavia, il Comune aveva successivamente notificato nuovamente ai ricorrenti, il 23 gennaio 2025, il provvedimento completo dell’allegato omesso. I ricorrenti erano pertanto stati posti in condizione di conoscere integralmente l’oggetto dell’acquisizione.
Conclusioni
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. Il ricorrente privato non prevale, poiché l’ordinanza di acquisizione è stata ritenuta valida sia quanto alla notificazione del verbale di inottemperanza sia quanto alla determinazione catastale e urbanistica dell’area acquisita.
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