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Sentenza

Sentenza del 31/01/2024 n. 2921 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti avevano impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 950/16, depositata il 13 ottobre 2016 e notificata il 27 ottobre 2016, che aveva respinto l’appello contro gli avvisi di accertamento TARSU per il 2012 (n. 139, 284, 8, 286, 288, 24 e 497, tutti del 12 giugno 2014), confermando il rigetto dei ricorsi in primo grado. Con otto motivi contestavano, tra l’altro, la motivazione della sentenza e il mancato esame incidentale delle censure contro gli atti tariffari; la declaratoria di novità della contestazione relativa alla delibera di Giunta n. 58 del 24 maggio 2012 e al pagamento degli oneri di smaltimento ad ASA Srl; la presunta duplicazione di tali oneri, la legittimità e giustificazione degli aumenti tariffari e la classificazione delle superfici alberghiere; la ripartizione delle spese di primo grado e la duplice costituzione in giudizio del Comune con difensori distinti.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito gli otto motivi: ha rilevato che le ricorrenti avevano rinunciato al ricorso e, constatata la ritualità della rinuncia, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. La sentenza della CTR, che aveva confermato gli avvisi TARSU, resta quindi ferma, senza una decisione della Cassazione sulla fondatezza delle contestazioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti, in considerazione della rinuncia formulata per una definizione stragiudiziale e conciliativa della controversia. Escluso l’ulteriore contributo unificato, poiché non vi è stato rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • Articoli 390 e 391 c.p.c.

    La rinuncia è, pertanto, rituale e va dichiarata l'estinzione del giudizio.

    La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio; non occorre l’accettazione della controparte, ma devono essere rispettate le formalità previste per la rinuncia e la comunicazione alle parti.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m), e art. 35, comma 6, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a)

    La nuova formulazione dell'art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. [...] prescrive che del deposito dell'atto di rinuncia sia data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.

    Per la rinuncia soggetta alla nuova disciplina, la cancelleria deve comunicare alle parti costituite il deposito dell’atto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale [...], trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

    L’ulteriore contributo unificato è dovuto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; non si estende all’estinzione del giudizio conseguente a rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte, ma deve rispettare le forme di notificazione o comunicazione previste dalla legge; se rituale, conduce all’estinzione del giudizio.
  • Quando il ricorso è rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto, le questioni di merito dedotte nei motivi non sono decise dalla Cassazione. Resta ferma la decisione impugnata, salvo gli effetti di eventuali accordi o definizioni stragiudiziali.
  • Le spese possono essere compensate in ragione delle circostanze della rinuncia, come una definizione stragiudiziale e conciliativa della controversia.
  • L’ulteriore contributo unificato non è applicabile per analogia oltre i casi espressamente indicati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

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