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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2901/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna (reati ascritti: art. 494 c.p., art. 497-ter c.p., art. 4 L. n. 110/75) per i seguenti motivi: 1) dedotta illegittimità della dichiarazione di abitualità nel reato (vizio di contestazione); 2) censura sulla qualificazione del reato di cui all'art. 497-ter per presunta "falso grossolano" e per l'incidenza dello stato psicopatologico dell'imputato; 3) censura sulla natura consumativa del reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), sostenendo che si sia trattato di tentativo; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) con riferimento, in via esclusiva, al reato contravvenzionale in materia di armi per effetto dello stato di salute mentale dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di interesse (i giudici di merito non hanno effettuato una formale dichiarazione di abitualità) e ha ritenuto inammissibile per motivo nuovo il secondo motivo (questione non sollevata specificamente in appello). Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte ha ritenuto che il delitto di sostituzione di persona può configurarsi nella forma del tentativo e che la corte territoriale non ha adeguatamente motivato sull'esistenza del tentativo alla luce degli elementi prodotti (sospetto manifestato al varco d'accesso, decisione di far passare l'imputato seguendolo e avvisando la Polfer). Per questo motivo la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla valutazione relativa al reato di cui all'art. 494 c.p. e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per colmare la carenza motivazionale e uniformarsi ai principi di diritto indicati. L'ultimo motivo (art. 131-bis) è stato ritenuto manifestamente infondato: i giudici di merito hanno valutato la vicenda nel suo complesso e hanno escluso la particolare tenuità considerando la gravità complessiva, la continuità e la recidiva dell'imputato. In conseguenza della parziale soccombenza dell'imputato, la Corte di cassazione ha disposto che non sia addebitato il pagamento delle spese processuali né una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre rimesso al giudice di merito la decisione sulla liquidazione degli onorari del difensore beneficiario del patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 533, comma 2, c.p.p.

    "nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza"

    La dichiarazione di abitualità può essere disposta anche d'ufficio ma solo se è stata previamente e espressamente contestata; l'assenza di tale formale contestazione impedisce di fondare su di essa valutazioni preclusive (es. esclusione della particolare tenuità).

  • art. 497-ter c.p.

    Sanziona la detenzione di segni distintivi o documenti di identificazione contraffatti o riprodotti in modo da simulare la funzione degli originali e idonei a trarre in inganno terzi; la nozione di "falso grossolano" che esclude il reato va valutata con il criterio "ictu oculi" rispetto a una persona di comune avvedutezza, non tenendo conto di competenze tecniche specifiche.

  • art. 494 c.p.

    Il delitto di sostituzione di persona è configurabile anche nella forma tentata: il tentativo sussiste quando l'agente ha posto in essere i mezzi fraudolenti previsti senza riuscire ad indurre in errore la persona offesa; il momento consumativo non richiede l'effettivo conseguimento del vantaggio.

  • art. 131-bis c.p.

    Disciplina la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; il riconoscimento dipende da una valutazione complessiva di numerosi elementi (natura e gravità dei reati, modalità, finalità, conseguenze, periodo di tempo, intensità del dolo, condotte successive) e può essere escluso da condizioni tassative (es. comportamenti abituali). La presenza di reati in continuazione non esclude di per sé il riconoscimento della particolare tenuità, salvo che i reati non siano commessi in contesti spazio-temporali tali da rendere la volizione non unitaria.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Cassazione non può esaminare questioni nuove non oggetto di decisione del giudice di appello; i motivi non prospettati specificamente in appello sono inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 4, L. n. 110/1975

    Norma richiamata quale riferimento alla normativa sulle armi (illecito contravvenzionale in materia di armi); la valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità riguardante reati in materia di armi richiede analisi complessiva e considerazione delle condizioni personali e del contesto.

Massime di principio

  • La dichiarazione di abitualità nel reato richiede una specifica e formale contestazione: se questa manca, la questione è spesso priva di interesse e non utilizzabile per precludere benefici come la particolare tenuità.
  • La configurazione del delitto per possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter) non viene esclusa per la sola apparenza grossolana del falso, salvo che il falso sia immediatamente riconoscibile "ictu oculi" da una persona di comune avvedutezza; competenze tecniche di terzi non mutano il giudizio generale.
  • La sostituzione di persona (art. 494) può essere tentata: il tentativo sussiste se sono stati posti in essere mezzi fraudolenti senza che si raggiunga l'induzione in errore; è necessario che i giudici motivino con attenzione su quando il reato si è consumato.
  • In Cassazione non possono essere sollevate questioni nuove non affrontate dal giudice d'appello; i motivi inediti sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e comparata degli elementi fattuali: la mera unificazione dei reati per continuazione non impedisce il riconoscimento del beneficio, salvo che la pluralità dei fatti non manifesti una volizione non unitaria o sussistano condizioni ostative tassative.
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso in Cassazione la decisione sulle spese e sulle istanze di liquidazione di compensi nel patrocinio a spese dello Stato resta di regola di competenza del giudice di merito.

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