Cassazione Penale, Sentenza n. 2772/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.; il ricorrente deduceva di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo (tenutosi in sua assenza) in quanto il difensore di fiducia avrebbe rinunciato al mandato e non vi sarebbero state notifiche personali a carico dell'imputato, sicché la sua assenza sarebbe stata involontaria e dovuta a incolpevole mancata conoscenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che aveva accertato plurimi indici della conoscenza del procedimento da parte del Dondi (elezione di domicilio, nomina iniziale di un difensore di fiducia, comunicazioni del difensore sulla mancata disponibilità dell'assistito) e l'omessa diligenza dello stesso nel mantenere contatti con il difensore o nell'aggiornare il domicilio. In presenza di tali elementi la Corte ha condiviso che la mancata partecipazione non fosse dovuta ad "ignoranza incolpevole" ma a una sottrazione volontaria o ad un comportamento comunque incompatibile con il diritto ad ottenere la rescissione; pertanto non è stata concessa la rescissione del giudicato.
Norme richiamate
il condannato (...) con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo
La norma è interpretata come mezzo straordinario volto a riaprire il processo quando l'imputato dimostri che la mancanza alla celebrazione è stata incolpevole; grava sul ricorrente l'onere di provare l'incolpevolezza.
il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo
Le situazioni elencate costituiscono indici rilevanti ma non automatici di conoscenza del processo; il giudice deve valutare la loro effettività e la concreta volontà di sottrazione.
art. 420-quater cod. proc. pen.
se non ricorrono le condizioni dell'art. 420-bis ... il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ...
Prevede la procedura di integrazione delle notifiche tramite Polizia giudiziaria quando non sussista certezza della conoscenza; tuttavia non è obbligatoria se vi sono elementi che rendono ragionevole ritenere la conoscenza del processo.
norma relativa alla notifica dell'avviso di udienza
Rilevante ai fini della vocatio in iudicium; la regolarità formale delle notifiche non esclude la valutazione della effettiva conoscenza.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
norma sulla nomina e notifica al difensore d'ufficio
La notifica al difensore d'ufficio può sostituire quella personale in presenza di una rinuncia del difensore di fiducia; ma anche questa circostanza va valutata nel contesto come indice e non come prova automatica della conoscenza.
Sezioni Unite - sentenze Innaro, Ismail, Lovric
giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha tracciato i criteri di valutazione della "effettiva conoscenza" e del significato degli indici dell'art. 420-bis
La giurisprudenza di legittimità stabilisce che la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium è fondamentale; gli indici legislativi (elezione di domicilio, nomina difensore, misure cautelari) sono rilevanti ma non automatici e vanno valutati concretamente; l'onere di provare l'incolpevole ignoranza grava sul ricorrente.
Massime di principio
- La rescissione ex art. 629-bis richiede la prova dell'incolpevole mancata conoscenza: l'onere probatorio grava sul ricorrente/condannato.
- La nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio o la conoscenza della pendenza del procedimento costituiscono indici seri di conoscenza e impongono all'imputato un obbligo di diligenza (contatti col difensore, aggiornamento del domicilio).
- Gli indici previsti dall'art. 420-bis non producono automaticamente la dichiarazione di assenza volontaria: il giudice deve sempre valutare concretamente la loro effettività e le circostanze del caso.
- Se non sussiste certezza della conoscenza, il giudice avrebbe dovuto attivare la procedura ex art. 420-quater (notifica personale da parte della Polizia giudiziaria); tuttavia, tale obbligo non è inescusabile quando vi sono elementi che rendono fondata la conoscenza del processo.
- Comportamenti omissivi meramente colposi (es. dimenticanza di comunicare un cambio di domicilio) non bastano a dimostrare la volontà di sottrarsi: bisogna invece individuare condotte positive e volontarie che dimostrino la sottrazione.
- In casi simili, il giudice della rescissione deve esaminare la documentazione e le comunicazioni del difensore, verificare l'esistenza di notifiche e la genuinità del domicilio eletto, e valutare se il comportamento dell'imputato sia compatibile con l'intenzione di partecipare al processo.
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