Cassazione Penale, Sentenza n. 2771/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del 19/05/2023 che, dopo opposizione alla richiesta di archiviazione, aveva disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 411, comma 1‑bis c.p.p. La doglianza principale era che il GIP, pur avendo rinviato l'udienza per consentire alla persona offesa di valutare la presentazione della querela (divenuta condizione di procedibilità a seguito del d.lgs. n.150/2022), aveva omesso di rilevare l'assenza della querela e quindi di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale, procedendo invece all'archiviazione per particolare tenuità su richiesta del Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità sia impugnabile in Cassazione perché contiene valutazioni di merito e decide definitivamente su diritti soggettivi. Ha constatato che il GIP, pur potendo rilevare il difetto di querela, ha comunque accolto la richiesta del P.M. di archiviazione ex art. 131‑bis c.p. e quindi ha omesso di pronunciare l'improcedibilità per difetto della querela. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Regola l'archiviazione per particolare tenuità del fatto dopo opposizione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza pronunciata ai sensi di tale norma sia impugnabile in Cassazione perché contiene valutazioni di merito definitive.
Norma delittuosa per la quale la ricorrente era indagata; menzionata come fatto-reato oggetto del procedimento.
Disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che tale istituto è di natura sostanziale, lascia accertata la commissione del fatto e comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale, con possibili effetti (es. rilevanza ai fini dell'abitualità).
Ha reso la querela condizione di procedibilità per la fattispecie in questione; quindi l'assenza di querela deve determinare l'improcedibilità dell'azione penale.
Sez. U., n. 38954 del 30/05/2019 (De Martino)
Precedente richiamato dalla Corte per affermare che l'archiviazione per particolare tenuità va iscritta nel casellario giudiziale e giustifica l'impugnabilità del provvedimento.
Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Precedente richiamato per sostenere che la non punibilità per particolare tenuità richiede ponderazioni tipiche del giudizio di merito, confermando la natura sostanziale dell'istituto.
Massime di principio
- L'archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1‑bis c.p.p. è impugnabile in Cassazione: pur non avendo forma di sentenza, comporta valutazioni di merito definitive e incide su diritti soggettivi.
- Se la querela è stata dichiarata condizione di procedibilità (es. a seguito di d.lgs. n.150/2022), il giudice deve verificare la sua sussistenza; in mancanza di querela l'esito corretto è la declaratoria di imprcedibilità dell'azione penale, non l'archiviazione per particolare tenuità.
- L'uso dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità comporta comunque l'iscrizione nel casellario giudiziale e può avere effetti negativi (p. es. valutazioni di abitualità): per l'imputato può essere preferibile ottenere la declaratoria di improcedibilità.
- Il giudice deve motivare adeguatamente l'epilogo scelto e confrontare quale decisione sia più favorevole per l'interessato; l'omissione di accertare condizioni di procedibilità costituisce vizio decisorio rimediabile con annullamento e rinvio.
- In caso di errore procedurale o di valutazione sulla sussistenza della querela, la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento e disporre il rinvio per un nuovo esame da parte di diversa composizione.
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