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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2774/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'integrazione e la modifica dell'ordinanza del 18/12/2017 con cui era stata riconosciuta parzialmente la riparazione per errore giudiziario per periodi di detenzione. Liotta sosteneva che la novella normativa (d.lgs. 8/11/2021, n.188, che ha modificato l'art.314 c.p.p.) — affermando che il non rispondere all'interrogatorio non incide sul diritto alla riparazione — costituisse ius superveniens idoneo a rivedere la decisione irrevocabile che aveva escluso la riparazione di alcuni periodi proprio perché si era avvalso della facoltà di non rispondere. Invocava inoltre precedenti giurisprudenziali (Fenotti, Conti, Beschi) per superare la preclusione del giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che l'ordinanza del 18/12/2017 fosse divenuta irrevocabile e che la sopravvenuta modifica normativa non può incidere su provvedimenti definitivi, salvo i casi tassativi previsti dalla legge (es. revisione, dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, e altri rimedi espressamente disciplinati). La Corte ha inoltre escluso la pertinenza dei precedenti citati che riguardano poteri del giudice dell'esecuzione in materia di indulto o di applicazione di istituti diversi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n.188

    La modifica chiarisce che il diritto di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione; tuttavia la Corte ha ritenuto che tale norma sopravvenuta non possa incidere su provvedimenti irrevocabili adottati anteriormente, in assenza di norma transitoria che ne disponga l'applicabilità

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Sono i motivi di cassazione invocati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e manifestamente infondato alla luce dell'intangibilità del provvedimento definitivo

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio di irrevocabilità dei provvedimenti penali divenuti definitivi: fuori dai casi tassativi previsti dalla legge, tali provvedimenti non sono modificabili

  • art. 646, comma 3 e art. 315, comma 3 cod. proc. pen.

    Indicati come i rimedi impugnatori previsti per l'istanza di riparazione; la Corte segnala che l'ordinanza di riparazione ha un unico rimedio di cassazione e, non impugnata nei termini, diventa irrevocabile

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Riferito come espressione del divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem), a supporto del principio di intangibilità del giudicato

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Stabilisce che le disposizioni più favorevoli al reo non sono operative qualora sia stata pronunciata sentenza irrevocabile; la Corte lo invoca per delimitare l'applicabilità della legge più favorevole

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Indicata come fonte che ha ispirato la modifica dell'art.314 c.p.p. (rafforzamento della presunzione d'innocenza e diritti procedurali), ma la Corte nota che l'adeguamento normativo non supera il limite dell'intangibilità dei provvedimenti irrevocabili

Massime di principio

  • La sopravvenuta legge più favorevole non incide sui provvedimenti penali o ordinanze che siano divenuti irrevocabili, salvo i rimedi tassativamente previsti dalla legge (es. revisione, dichiarazione di illegittimità costituzionale, altri modi revocatori espressi).
  • Per ottenere la riesamina di una decisione definitiva bisogna verificare l'esistenza di strumenti specifici previsti dal codice (revisione, rescissione, ricorso per errore materiale, ipotesi di incidenza del giudice dell'esecuzione) oppure fatti nuovi non considerati che rientrino nei casi ammessi dalla giurisprudenza; il mero ius superveniens in assenza di norma transitoria non è sufficiente.
  • Se la decisione non è ancora definitiva o il procedimento è ancora sub iudice, la nuova normativa favorevole si applica e può influire sull'esito; dunque è fondamentale accertare lo stato di definitività del provvedimento prima di valutare l'impatto di una legge sopravvenuta.
  • Prima di proporre un nuovo ricorso valutare: la presenza di norme transitorie nella legge sopravvenuta, i rimedi straordinari previsti dal codice di procedura penale, la pertinenza di fatti o elementi materiali nuovi non valutati e il rischio di condanna alle spese e sanzioni per ricorsi infondati.
  • Nel valutare comportamenti difensivi (es. esercizio del diritto al silenzio) occorre distinguere tra efficacia per il riconoscimento del danno da errore giudiziario e responsabilità sulla prosecuzione della custodia cautelare: la Corte richiede che la condotta ostativa sia causa esclusiva dell'errore per escludere la riparazione.

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