Cassazione Civile, Ordinanza n. 18505/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (responsabile)
La controversia
La controversia nasce da elezioni regionali siciliane del 2008, nel corso delle quali il presidente di sezione elettorale dovette sostituire due scrutatori venuti meno. Anziché assegnare uno dei posti vacanti alla ricorrente, lo attribuì ad altro aspirante, con conseguente sottrazione alla ricorrente di un seggio ritenuto più remunerativo. La vicenda aveva dato origine a un procedimento penale per abuso d'ufficio: una prima condanna era stata riformata in appello per insufficienza probatoria, poi la sentenza era stata annullata dalla Cassazione ai soli effetti civili; nel giudizio civile di rinvio la Corte d'appello aveva riconosciuto l'illecito e liquidato alla danneggiata 1.100 euro, a fronte di una domanda di 20.000 euro. La ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2043, 2059, 2056, 2727, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 185 c.p., sostenendo che il danno non patrimoniale fosse provabile per presunzioni e che la sofferenza morale dovesse desumersi dalla diffusione mediatica della vicenda e dai commenti offensivi ricevuti; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 ss. c.p.c., contestando la compensazione parziale delle spese e la liquidazione inferiore ai minimi tabellari, richiamando anche l'art. 2233, comma 2, c.c. e il D.M. n. 55 del 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo perché volto, sotto la veste della violazione di legge e del ragionamento presuntivo, a sollecitare una rivalutazione del fatto e perché gli elementi invocati (articoli di stampa e commenti di terzi) non erano causalmente riferibili alla condotta del resistente. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo: la compensazione parziale non poneva spese a carico della parte totalmente vittoriosa ma operava come regolazione discrezionale del rapporto tra le parti; inoltre, per il giudizio iniziato nel 2008, era applicabile la disciplina previgente dell'art. 92 c.p.c., che consentiva la compensazione per giusti motivi espressamente indicati, e nella specie tali motivi risultavano indicati. Quanto alla doglianza sulla liquidazione sotto i minimi tabellari, è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica indicazione delle voci e degli importi asseritamente errati. Non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come fondamento della domanda risarcitoria aquiliana, ma il danno non patrimoniale è stato negato per difetto di prova causalmente riferibile al convenuto
invocato per il danno non patrimoniale; la Corte ha ribadito che esso va comunque provato
richiamato ai fini della liquidazione del danno
richiamato per la prova presuntiva; la Corte ha escluso che gli elementi allegati fondassero presunzioni utili sul danno morale
richiamato per il ragionamento presuntivo; la Corte ha ritenuto che le presunzioni offerte fossero relative a condotte di terzi e non del convenuto
richiamato come norma sulla valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente diretta a una nuova valutazione del fatto
richiamato in relazione al libero convincimento e alla valutazione probatoria
richiamato quale norma collegata al risarcimento del danno da reato
richiamati per la regolazione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto legittima la compensazione parziale nei limiti della disciplina applicabile
per i procedimenti iniziati tra il 1° marzo 2006 e il 4 luglio 2009, la compensazione richiedeva soccombenza reciproca o altri giusti motivi esplicitamente indicati
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sui compensi professionali; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per genericità
richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione dei minimi tabellari; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione delle voci
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Il danno non patrimoniale, anche quando venga allegato in via presuntiva, richiede pur sempre una prova idonea della sua esistenza e della sua riferibilità causale alla condotta del danneggiante; non è sufficiente evocare la risonanza mediatica della vicenda o i commenti di terzi.
- Gli indici presuntivi devono essere logicamente collegati al fatto illecito del convenuto: elementi che descrivono condotte di soggetti terzi non possono essere automaticamente imputati al responsabile originario come conseguenza causale diretta.
- Non è censurabile in cassazione, sotto la veste della violazione di legge o del procedimento presuntivo, una doglianza che miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli indizi compiuta dal giudice di merito.
- La liquidazione delle spese di lite non può essere sindacata in cassazione se non per violazione del principio che vieta di porle a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione, totale o parziale, resta in linea di principio discrezionale quando la disciplina applicabile la consenta e il giudice indichi i giusti motivi richiesti.
- Chi contesta in cassazione la liquidazione delle spese per violazione dei minimi tabellari deve indicare in modo specifico le voci e gli importi asseritamente errati; una censura generica è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18395/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18399/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18401/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18402/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18405/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18406/2025 del 07/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →