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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18505/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (responsabile)

La controversia

La controversia nasce da elezioni regionali siciliane del 2008, nel corso delle quali il presidente di sezione elettorale dovette sostituire due scrutatori venuti meno. Anziché assegnare uno dei posti vacanti alla ricorrente, lo attribuì ad altro aspirante, con conseguente sottrazione alla ricorrente di un seggio ritenuto più remunerativo. La vicenda aveva dato origine a un procedimento penale per abuso d'ufficio: una prima condanna era stata riformata in appello per insufficienza probatoria, poi la sentenza era stata annullata dalla Cassazione ai soli effetti civili; nel giudizio civile di rinvio la Corte d'appello aveva riconosciuto l'illecito e liquidato alla danneggiata 1.100 euro, a fronte di una domanda di 20.000 euro. La ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2043, 2059, 2056, 2727, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 185 c.p., sostenendo che il danno non patrimoniale fosse provabile per presunzioni e che la sofferenza morale dovesse desumersi dalla diffusione mediatica della vicenda e dai commenti offensivi ricevuti; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 ss. c.p.c., contestando la compensazione parziale delle spese e la liquidazione inferiore ai minimi tabellari, richiamando anche l'art. 2233, comma 2, c.c. e il D.M. n. 55 del 2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo perché volto, sotto la veste della violazione di legge e del ragionamento presuntivo, a sollecitare una rivalutazione del fatto e perché gli elementi invocati (articoli di stampa e commenti di terzi) non erano causalmente riferibili alla condotta del resistente. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo: la compensazione parziale non poneva spese a carico della parte totalmente vittoriosa ma operava come regolazione discrezionale del rapporto tra le parti; inoltre, per il giudizio iniziato nel 2008, era applicabile la disciplina previgente dell'art. 92 c.p.c., che consentiva la compensazione per giusti motivi espressamente indicati, e nella specie tali motivi risultavano indicati. Quanto alla doglianza sulla liquidazione sotto i minimi tabellari, è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica indicazione delle voci e degli importi asseritamente errati. Non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come fondamento della domanda risarcitoria aquiliana, ma il danno non patrimoniale è stato negato per difetto di prova causalmente riferibile al convenuto

  • art. 2059 c.c.

    invocato per il danno non patrimoniale; la Corte ha ribadito che esso va comunque provato

  • art. 2056 c.c.

    richiamato ai fini della liquidazione del danno

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la prova presuntiva; la Corte ha escluso che gli elementi allegati fondassero presunzioni utili sul danno morale

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per il ragionamento presuntivo; la Corte ha ritenuto che le presunzioni offerte fossero relative a condotte di terzi e non del convenuto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente diretta a una nuova valutazione del fatto

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione al libero convincimento e alla valutazione probatoria

  • art. 185 c.p.

    richiamato quale norma collegata al risarcimento del danno da reato

  • artt. 91 ss. c.p.c.

    richiamati per la regolazione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto legittima la compensazione parziale nei limiti della disciplina applicabile

  • art. 92 c.p.c.

    per i procedimenti iniziati tra il 1° marzo 2006 e il 4 luglio 2009, la compensazione richiedeva soccombenza reciproca o altri giusti motivi esplicitamente indicati

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sui compensi professionali; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per genericità

  • D.M. n. 55 del 2014

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione dei minimi tabellari; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione delle voci

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Il danno non patrimoniale, anche quando venga allegato in via presuntiva, richiede pur sempre una prova idonea della sua esistenza e della sua riferibilità causale alla condotta del danneggiante; non è sufficiente evocare la risonanza mediatica della vicenda o i commenti di terzi.
  • Gli indici presuntivi devono essere logicamente collegati al fatto illecito del convenuto: elementi che descrivono condotte di soggetti terzi non possono essere automaticamente imputati al responsabile originario come conseguenza causale diretta.
  • Non è censurabile in cassazione, sotto la veste della violazione di legge o del procedimento presuntivo, una doglianza che miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli indizi compiuta dal giudice di merito.
  • La liquidazione delle spese di lite non può essere sindacata in cassazione se non per violazione del principio che vieta di porle a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione, totale o parziale, resta in linea di principio discrezionale quando la disciplina applicabile la consenta e il giudice indichi i giusti motivi richiesti.
  • Chi contesta in cassazione la liquidazione delle spese per violazione dei minimi tabellari deve indicare in modo specifico le voci e gli importi asseritamente errati; una censura generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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