Sentenza del 14/02/2025 n. 129 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU (2014-2017 per il fabbricato ad uso "bar/ristoro" ubicato nell'Area di Servizio lungo l'autostrada A26; 2014 per terreni adibiti ad "autovia in sede propria") per insussistenza del presupposto soggettivo e oggettivo dell'imposta. La società ha dedotto che i beni sono parte del compendio autostradale gestito in concessione, appartengono al demanio pubblico, sono stati espropriati con depennamento della rendita agraria/dominicale (reddito catastale azzerato), destinati a pubblico servizio e da restituire allo Stato al termine della concessione; perciò non soggetti a IMU secondo art.13, commi 1 e 2 del D.L. n.201/2011 (conv. L.214/2011) e giurisprudenza favorevole (oltre alla Risoluzione MEF 1/DPF/2003 e ordinanze Cass. n.6828-6829/2020).
La decisione
La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado, annullando gli avvisi di accertamento impugnati. Ha ritenuto che le aree e gli immobili che costituiscono il compendio autostradale (inclusi i servizi funzionali alla fruizione della rete) siano parte del demanio pubblico ex art. 822 c.c., destinati a pubblico servizio, soggetti a vincoli (es. sedime e fascia di rispetto) e non idonei a produrre redditi fondiari imponibili; pertanto non rientrano nella base imponibile IMU ai sensi dell'art.13 d.l. 201/2011. Ha inoltre richiamato la Risoluzione MEF 1/DPF/2003 e le ordinanze della Cassazione n.6828/6829/2020. Ha condannato gli appellati alla rifusione delle spese processuali (€500,00 per grado).
Norme richiamate
Art. 13, commi 1 e 2 del D.L. n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011)
La norma è stata interpretata nel senso che non deve essere applicata a aree demaniali e a beni del compendio autostradale destinati a pubblico servizio e privi di rendita imponibile; tali beni non rientrano nella base imponibile IMU.
Strade e autostrade sono beni del demanio pubblico: le aree espropriate per la rete autostradale, se riconducibili al demanio, non sono beni patrimoniali tassabili.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art.16 (Nuovo Codice della Strada)
Il sedime e la fascia di rispetto autostradale sono destinati a pubblico servizio e soggetti a vincolo di inedificabilità, quindi non idonei a produrre redditi fondiari imponibili.
D.M. 1 marzo 1949, art.169
L'esproprio per pubblica utilità comporta il depennamento dei redditi agrari/dominicali; partendo da una rendita catastale azzerata non è possibile calcolare l'IMU sulla base di quella rendita.
Risoluzione 1/DPF del 6 marzo 2003 (Dip. per le Politiche Fiscali, MEF)
"la fattispecie 'area demaniale' non rientra nell'oggetto del tributo"
Secondo il MEF le aree demaniali non rientrano nell'oggetto dell'ICI/IMU; l'intento del legislatore sarebbe di assoggettare eventualmente ad imposizione solo i fabbricati esistenti sulle aree demaniali.
Ordinanze Cass. civ., Sez. V, n. 6828 e 6829 del 11-03-2020
La Cassazione ha qualificato il compendio autostradale come elemento unitario, strettamente funzionale alla rete autostradale, incommerciabile e destinato a pubblico servizio; la veste societaria della concessionaria non muta la natura pubblicistica degli immobili.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art.9
Norma citata dal giudice di primo grado ma ritenuta dall'appellante non idonea a contrastare la qualificazione pubblicistica/demaniale dei beni: la sua invocazione non preclude l'esclusione dall'IMU quando sussistono titolo espropriativo, vincoli e destinazione pubblica.
Definisce l'oggetto del tributo (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli); implicita esclusione delle aree demaniali dalla base imponibile IMU, come richiamato nella Risoluzione MEF.
Massime di principio
- Se i beni sono parte integrante di un compendio autostradale realizzato in concessione, espropriato per pubblica utilità e destinato a essere restituito allo Stato, è probabile che siano qualificabili come demanio pubblico e non soggetti a IMU.
- La valutazione va fatta unitariamente: nastro stradale e gli elementi funzionalmente connessi (aree di servizio, caselli, aree di rispetto) possono essere considerati un unico compendio non imponibile se destinati al pubblico servizio.
- La presenza di una concessionaria di diritto privato e la sua finalità di lucro non escludono la natura pubblicistica degli immobili che costituiscono infrastruttura statale se restano incommerciabili e vincolati alla restituzione allo Stato.
- Occorre verificare titolo giuridico (esproprio, qualificazione catastale, depennamento della rendita), la destinazione d'uso pubblica e i vincoli urbanistici: la prova di tali elementi è decisiva per ottenere l'esenzione IMU.
- Distinguere sempre tra aree/beni demaniali e unità effettivamente sfruttate a fini commerciali autonomi (es. negozi gestiti privatamente); questi ultimi potrebbero essere imponibili se non sono riconducibili al compendio demaniale.
- In caso di contestazione IMU da parte del comune, è strategico richiamare la Risoluzione MEF e la giurisprudenza della Cassazione che riconosce la natura pubblicistica del compendio autostradale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 feb 2025Sentenza del 14/02/2025 n. 3763 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 feb 2025Sentenza del 14/02/2025 n. 3765 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 feb 2025Sentenza del 14/02/2025 n. 3768 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 feb 2025Sentenza del 14/02/2025 n. 3771 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 feb 2025Sentenza del 14/02/2025 n. 3773 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 feb 2025Sentenza del 14/02/2025 n. 3774 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →