Sentenza n. 1143/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1955/2024 del 2 dicembre 2024 (RG n. 6551/2024), reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di Caserta del decreto ingiuntivo esecutivo recante condanna al pagamento di spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1955/2024, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e divenuto esecutivo per mancata opposizione. Il decreto aveva condannato il Comune al pagamento, in favore del ricorrente quale procuratore antistatario, di compensi professionali ed esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva al Comune il 5 febbraio 2025; è inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza che l'Amministrazione adempisse. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto fosse idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata quanto all'individuazione del creditore, del debitore e dell'importo dovuto, e che il Comune fosse obbligato a darvi esatta esecuzione. Accertata la mancata opposizione, la notifica del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, ha ordinato al Comune di provvedere al puntuale e integrale pagamento entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega a un funzionario competente, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni. Ha inoltre imposto al Comune, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Comune è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 700, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non eseguito.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del titolo, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e adottare la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza e durata stabilite dal giudice.
art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme alla notifica del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario ad acta nell'adempimento dell'incarico.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza e deve essere rispettato a pena di decadenza.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto è idoneo a formare giudicato sul diritto accertato, quanto all'identificazione del creditore, del debitore e dell'importo dovuto, e può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione.
- La pubblica amministrazione è giuridicamente obbligata a dare esatta e integrale esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi, senza poter rimettere in discussione nel giudizio di ottemperanza il contenuto del titolo esecutivo.
- L'azione di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione presuppone la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, assegnando un termine ulteriore per l'esecuzione e conferendogli il potere di provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
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