Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36593/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (liquidatore)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo del fallimento, in via privilegiata e in prededuzione, del credito professionale residuo di un liquidatore giudiziale nominato nella precedente procedura di concordato preventivo omologato. Il giudice delegato aveva negato l’ammissione ritenendo che il liquidatore avesse adempiuto in modo non diligente il proprio mandato: avrebbe omesso di segnalare criticità del concordato, di attivarsi per le azioni risarcitorie verso amministratori e soggetti collegati, e avrebbe gestito in modo inadeguato la liquidazione di un complesso immobiliare, venduto senza adeguate cautele e con omessa custodia. Il Tribunale, in opposizione allo stato passivo, aveva invece ammesso il credito, riconoscendo sia il privilegio sia la prededuzione. Il fallimento ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi, denunciando, tra l’altro: la pretesa necessità della preventiva risoluzione del concordato per chiedere il fallimento; la mancanza di legittimazione del liquidatore ad agire per responsabilità sociale; ultrapetizione e nullità per asserite questioni non dedotte; vizi motivazionali e di motivazione contraddittoria; violazione delle norme sulle vendite competitive e sulla liquidazione dei beni; omesso esame di documenti e testimonianze; errata applicazione delle regole sull’eccezione di inadempimento, sulla confessione stragiudiziale e sulla prededuzione dei compensi del liquidatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha qualificato come obiter dictum l’affermazione del tribunale sulla pregiudizialità della risoluzione del concordato rispetto al fallimento; ha affermato che il liquidatore giudiziale è un mandatario ex lege con compiti di gestione e liquidazione, non titolare del potere di proporre istanza di fallimento né tenuto a segnalare al pubblico ministero o al giudice delegato criticità non emerse dagli atti della procedura; ha rilevato che la censura sulla legittimazione ad agire per responsabilità sociale era comunque inammissibile per mancata critica di una ratio decidendi autonoma; ha escluso ultrapetizione e vizi motivazionali; ha giudicato corretta la valutazione del tribunale sulle modalità di vendita del compendio immobiliare e sulla custodia del bene; ha escluso la violazione delle regole sulla prova e la confessione; ha confermato infine la prededucibilità del compenso del liquidatore, poiché sorto in funzione della procedura concorsuale e utile alla massa dei creditori. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 2755 e 2770 c.c.

    richiamati come base del privilegio invocato per il credito del liquidatore; la decisione finale conferma l’ammissione del credito al passivo con privilegio e prededuzione secondo la qualificazione operata dal giudice di merito.

  • art. 111 l.fall.

    "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge"

    i compensi del liquidatore giudiziale nominato dal tribunale in fase esecutiva del concordato sono prededucibili perché sorti in funzione della procedura e strumentali agli interessi del ceto creditorio.

  • art. 107 l.fall.

    le vendite dei beni nella procedura seguono modalità competitive e deformalizzate; non si applica automaticamente la disciplina delle esecuzioni immobiliari ordinarie del codice di rito.

  • art. 107, comma 2, l.fall.

    "procedure competitive libere"

    la liquidazione del bene può svolgersi secondo procedure competitive non rigidamente ancorate alle forme dell’esecuzione forzata ordinaria.

  • art. 185 l.fall.

    dopo l’omologazione del concordato il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione.

  • art. 33 l.fall.

    il curatore ha poteri di accertamento e doveri informativi più penetranti rispetto al liquidatore giudiziale; le condotte degli amministratori emerse solo in sede fallimentare non erano accertabili dal liquidatore nella fase concordataria.

  • artt. 98-99 l.fall.

    richiamati come base del giudizio di opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento del giudice delegato.

  • art. 1460 c.c.

    l’eccezione di inadempimento comporta la necessità di valutare l’allegazione del preteso inadempimento e la prova dell’adempimento della controparte; nel caso concreto il tribunale ha escluso l’inadempimento dei liquidatori sulla base della prova da loro fornita.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che il tribunale non avesse invertito l’onere, avendo invece accertato in fatto l’insussistenza dell’inadempimento.

  • art. 2735 c.c.

    le dichiarazioni contenute nelle relazioni dei liquidatori indirizzate al commissario giudiziale non integrano confessione stragiudiziale resa alla controparte e sono soggette al libero apprezzamento del giudice.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    le censure fondate su documenti di causa sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto e non ne indica specificamente localizzazione e produzione nel giudizio di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la denuncia di violazione di legge richiede specifiche argomentazioni sul contrasto tra la sentenza impugnata e la norma invocata; non è sufficiente una critica generica o meramente assertiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la deduzione di violazione di legge non può essere veicolata attraverso una richiesta di nuova valutazione delle prove o del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l’omessa pronuncia rileva solo per domande o eccezioni di merito, non per questioni processuali o mere deduzioni difensive.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono deducibili carenze di sufficienza motivazionale o la diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se indica le ragioni del convincimento in modo da rendere implicitamente respinte le argomentazioni incompatibili; non occorre confutare tutte le deduzioni delle parti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla motivazione; la Corte esclude un vizio di mancanza o irriducibile contraddittorietà della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione se il giudice si limita a valorizzare elementi o qualificazioni giuridiche coerenti con la domanda e con le difese, ovvero se il rilievo contestato è un mero obiter dictum.

  • art. 569, comma 3, c.p.c.

    richiamato per contrasto con la rateizzazione del prezzo nella vendita; la Corte esclude l’applicazione rigida della disciplina dell’espropriazione forzata alla liquidazione concorsuale.

  • art. 38 l.fall.

    richiamato nel ricorso quale norma sulle funzioni dell’organo della procedura; la Corte ribadisce che il liquidatore opera entro i limiti del mandato e delle prescrizioni del decreto di omologa.

  • art. 182 l.fall.

    richiamato nel ricorso quale disposizione sulle funzioni nella procedura concorsuale; la Corte valorizza la disciplina speciale della liquidazione concordataria.

  • art. 1703 c.c.

    richiamato per qualificare il liquidatore come mandatario ex lege.

  • art. 1708 c.c.

    richiamato per sostenere i limiti del mandato del liquidatore.

  • art. 1768 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di obblighi del mandatario/custodia, ma la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 2393 c.c.

    richiamato per la legittimazione all’azione sociale di responsabilità; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile per autonoma ratio non censurata.

  • art. 2740 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità patrimoniale e alla legittimazione ad agire per il recupero dell’attivo.

  • art. 181 l.fall.

    richiamato nel motivo sulle vendite nel concordato; la Corte lo cita nel contesto della disciplina della liquidazione concordataria.

  • art. 137 l.fall.

    richiamato incidentalmente per escludere che il commissario abbia legittimazione a richiedere la risoluzione del concordato dopo la modifica normativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il liquidatore giudiziale nominato nella fase esecutiva del concordato preventivo opera come mandatario ex lege, con poteri di gestione e liquidazione dei beni ceduti nell’interesse della massa dei creditori, ma non assume la titolarità dei beni o dei crediti della procedura.
  • Nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, dopo l’omologazione il potere di vigilanza e impulso sull’andamento del concordato resta in capo al commissario giudiziale secondo le prescrizioni del decreto di omologa; al liquidatore non può essere imputato, salvo espressa previsione, un obbligo generale di segnalare al giudice delegato o al pubblico ministero le criticità del piano o di promuovere il fallimento.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il dispositivo, il ricorso è inammissibile o infondato se non contesta specificamente tutte le rationes.
  • Le censure di legittimità non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove: la violazione di legge richiede il raffronto tra norma e statuizione, mentre il vizio motivazionale è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo o alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
  • Le dichiarazioni inserite in relazioni dirette a un soggetto terzo rispetto alla controparte non integrano confessione stragiudiziale vincolante, ma sono valutate dal giudice secondo il libero apprezzamento probatorio.
  • Nella liquidazione dei beni nel concordato preventivo, l’art. 107 l.fall. consente modalità competitive e deformalizzate: non è necessario applicare rigidamente le regole dell’espropriazione forzata ordinaria, purché siano rispettati trasparenza, pubblicità, confronto competitivo e valorizzazione del bene.
  • I compensi dell’organo della procedura nominato dal tribunale in funzione della gestione concordataria sono prededucibili se la prestazione è stata resa in occasione o in funzione della procedura ed è utile alla massa dei creditori del successivo fallimento.
  • L’eccezione di inadempimento richiede una valutazione concreta dell’allegato inadempimento della controparte; se il giudice accerta che il preteso inadempimento non sussiste, la censura che mira a sovvertire tale accertamento fattuale è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoOpposizioni esecutiveProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniCommerciale
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.