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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20509/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un lavoratore, della cessione di un ramo d'azienda e del conseguente trasferimento del suo rapporto di lavoro dalla società cedente alla società cessionaria. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano ritenuto illegittima la cessione del ramo e, per l'effetto, illegittimo il trasferimento del contratto, con permanenza senza soluzione di continuità del rapporto con la società originaria e ordine di riammissione in servizio. In cassazione, la società cessionaria ha proposto ricorso sostenendo, in sintesi, che l'art. 2112 c.c., anche alla luce della direttiva 2001/23/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, non richiederebbe la preesistenza del ramo ceduto; ha inoltre contestato l'introduzione, da parte dei giudici di merito, di un requisito temporale non previsto dalla norma, ha dedotto omesso esame di fatti decisivi circa la sua attività svolta esclusivamente con i rami ceduti e ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla valutazione delle prove e alla qualificazione dell'entità ceduta come ramo autonomo.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la società cedente e il lavoratore, dando atto della conciliazione intervenuta e regolando le spese secondo quanto concordato. Quanto al ricorso della società cessionaria, lo ha dichiarato inammissibile: i primi due motivi sono stati reputati inammissibili perché diretti contro un orientamento di legittimità consolidato, secondo cui per l'applicazione dell'art. 2112 c.c. è necessaria l'autonomia funzionale del ramo ceduto, da leggere in rapporto con il requisito della preesistenza; il terzo e il quarto motivo sono stati parimenti ritenuti inammissibili, perché investivano valutazioni di merito non sindacabili in cassazione e, per il vizio motivazionale, ricadevano altresì nel regime della doppia conforme. La società cessionaria è stata condannata alle spese in favore del lavoratore, con distrazione, mentre le spese tra le due società sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Per l'operatività della disciplina del trasferimento d'azienda o di ramo occorre l'autonomia funzionale dell'entità ceduta, da intendersi come capacità di svolgere autonomamente la propria funzione produttiva già al momento dello scorporo; tale autonomia va letta in connessione con il requisito della preesistenza del ramo rispetto al trasferimento.

  • art. 1406 c.c.

    La disciplina dell'art. 2112 c.c. opera come eccezione rispetto al principio del necessario consenso del contraente ceduto proprio della cessione del contratto.

  • Direttiva 2001/23/CE

    La Corte di cassazione richiama la direttiva e la giurisprudenza della Corte di giustizia per confermare che l'autonomia dell'entità ceduta deve preesistere al trasferimento e permanere dopo di esso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale; nel caso concreto le censure sono state ritenute inammissibili perché contrastavano con un orientamento consolidato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è stato ritenuto non utilmente prospettato, anche perché le doglianze investivano valutazioni di merito e risultavano coperte da doppia conforme.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha risolto la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e il motivo non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione delle regole di valutazione della prova non è stata ammessa come vizio di violazione di legge, ma ricondotta, se del caso, a un errore di fatto o di motivazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento attiene al merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, salvo i limiti del vizio motivazionale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La conferma in appello della decisione di primo grado ha integrato una doppia conforme, precludendo il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non accompagnato dalla dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Per la parte ricorrente soccombente è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di ramo d'azienda, chi invoca l'applicazione dell'art. 2112 c.c. deve allegare e provare tutti i presupposti che ne giustificano l'operatività, trattandosi di disciplina eccezionale rispetto alla regola del consenso del contraente ceduto.
  • Ai fini della cessione di ramo, l'autonomia funzionale dell'entità trasferita è requisito costitutivo e deve essere valutata in rapporto alla sua preesistenza rispetto allo scorporo: il ramo deve essere già organizzato come entità idonea a svolgere autonomamente la propria funzione.
  • Le censure che mirano solo a rimettere in discussione un orientamento di legittimità consolidato, senza addurre argomenti idonei a mutarlo, sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
  • La verifica dei presupposti fattuali dell'art. 2112 c.c. appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, perché tale valutazione non integra di per sé violazione di legge ma, eventualmente, un vizio motivazionale.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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