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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32838/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

La controversia nasce da accordi-quadro per operazioni in interest rate swap e altri strumenti finanziari derivati over the counter stipulati dalla società e da sue danti causa con la banca. Il collegio arbitrale aveva accolto la domanda risarcitoria della società, condannando la banca al pagamento di una somma rilevante. La Corte d'appello, adita in impugnazione del lodo, aveva invece annullato il lodo e, nel giudizio rescissorio, respinto le domande della società, ritenendo che la qualifica di operatore qualificato e le dichiarazioni rese nei contratti esonerassero l'intermediario dagli obblighi informativi e che non vi fossero conflitto di interessi o inadeguatezza delle operazioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: in sintesi ha denunciato, da un lato, che la Corte d'appello avesse impropriamente rivalutato l'interpretazione delle clausole contrattuali effettuata dagli arbitri, oltre i limiti dell'impugnazione del lodo; dall'altro, la violazione delle norme TUF e Consob sugli obblighi informativi, sul conflitto di interessi e sulla adeguatezza delle operazioni, nonché vizi di motivazione e di prova. In memoria ha anche prospettato, in via nuova, la nullità dei derivati per indeterminatezza dell'oggetto, tema però ritenuto non esaminabile in cassazione perché non desumibile dagli atti e non dedotto nei gradi di merito.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse travalicato i limiti del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale perché, invece di limitarsi a verificare vizi di legittimità, aveva effettuato una nuova interpretazione delle clausole contrattuali e delle dichiarazioni di operatore qualificato. Tale operazione interpretativa era preclusa in sede di impugnazione del lodo, poiché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non era censurabile se non nei limiti del vizio di motivazione mancante o apparente o della violazione dei canoni ermeneutici specificamente dedotti. L'accoglimento del primo motivo ha reso assorbiti gli altri. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'impugnazione del lodo attenendosi ai principi indicati dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può essere considerato soggetto del rapporto ceduto, ma nel giudizio di cassazione la sua partecipazione è ammessa solo nei limiti rigorosi ricavati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo come base procedurale per il deposito delle memorie in cassazione.

  • art. 829 c.p.c.

    L'impugnazione del lodo arbitrale è ammessa nei limiti dei vizi tipizzati; non consente un riesame del merito né una nuova interpretazione del contratto se non nei casi consentiti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il vizio di ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 828 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'impugnazione del lodo arbitrale.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    I canoni ermeneutici del contratto devono essere specificamente dedotti per censurare l'interpretazione contrattuale; in mancanza, il giudice dell'impugnazione del lodo non può sostituire la propria interpretazione a quella arbitrale.

  • art. 21 t.u.f.

    Richiamato come norma sugli obblighi dell'intermediario nei confronti del cliente, in particolare informazione, correttezza e tutela dell'investitore.

  • art. 27 reg. Consob n. 11522 del 1998

    Norma evocata in tema di operazioni in conflitto di interessi e obblighi dell'intermediario; la Corte d'appello l'aveva valutata insieme alle clausole contrattuali.

  • art. 29 reg. Consob n. 11522 del 1998

    Norma richiamata in tema di adeguatezza delle operazioni e relativi doveri informativi dell'intermediario.

  • art. 31 reg. Consob n. 11522 del 1998

    La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile l'esenzione prevista per l'operatore qualificato; la Cassazione ha censurato il fatto che tale conclusione sia stata raggiunta tramite autonoma interpretazione del contratto in sede non consentita.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'affermazione di fatti ritenuti non allegati o non provati.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • d.l. n. 99 del 2017

    Citato per la cessione di ramo d'azienda da Veneto Banca a Intesa Sanpaolo e per la questione della successione nel rapporto controverso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale il giudice di merito non può sostituire la propria interpretazione del contratto a quella degli arbitri, salvo che sia specificamente dedotta la violazione dei canoni ermeneutici o manchi del tutto la motivazione sul punto.
  • L'impugnazione del lodo arbitrale ha per oggetto la verifica della legittimità della decisione arbitrale e non un nuovo giudizio di merito sulle questioni già decise dagli arbitri.
  • Le dichiarazioni del cliente circa la propria qualità professionale o la propria esperienza finanziaria possono rilevare ai fini degli obblighi informativi dell'intermediario, ma la loro valutazione non può avvenire in sede di impugnazione del lodo mediante un autonomo riesame dei fatti se tale attività è preclusa dal tipo di impugnazione proposto.
  • La nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio in cassazione solo se risultano già acquisiti tutti gli elementi di fatto necessari a desumerla; altrimenti la Corte non può procedere a nuovi accertamenti di fatto.
  • Se il giudice di merito rigetta la domanda senza rilevare d'ufficio la nullità del contratto, si forma giudicato implicito sulla validità del negozio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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