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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12860/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (preponente)

La controversia

La controversia nasce dalla cessazione di un rapporto di agenzia intercorso tra una società preponente e un agente di commercio per il periodo marzo 2013-dicembre 2015. La Corte d'appello aveva confermato, sia pure riducendone l'importo, la condanna della società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., ritenendo non provata una giusta causa di recesso fondata sull'assunto che l'agente avesse distratto clientela e rete di vendita verso un'altra società. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2598, n. 3, c.c. in relazione agli artt. 2119 e 1751 c.c., sostenendo che dagli atti risultava comunque un'attività concorrenziale per storno, dannosa già per la sua mera realizzazione; ha inoltre censurato la valutazione delle prove sulla mancanza di storno. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, lamentando che il giudice di merito non si fosse espressamente pronunciato sulla domanda della società. L'agente, costituitasi con controricorso, ha proposto a sua volta ricorso incidentale limitatamente alla quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel calcolare tale indennità usando la stessa base di calcolo dell'indennità ex art. 1751 c.c., anziché le provvigioni dell'anno solare precedente rapportate ai mesi di preavviso dovuti secondo l'art. 1750 c.c. e l'art. 10 AEC 16.2.2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della doppia conforme, poiché i giudici di merito avevano escluso nei medesimi termini la prova della distrazione di clienti e agenti; ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla concorrenza sleale da storno, ribadendo che per configurare tale illecito occorre la prova di uno storno effettivo, con modalità tali da denotare un intento di disgregazione dell'organizzazione aziendale del concorrente, prova che nel caso concreto non era emersa. È stato poi dichiarato inammissibile il motivo ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, per difetto di specifica indicazione nel ricorso del "dove, come e quando" la domanda sarebbe stata proposta. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'agente, rilevando che l'indennità sostitutiva del preavviso deve essere calcolata secondo l'art. 1750 c.c. e l'art. 10 AEC 16.2.2009 sulla base delle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente, e non sulla base utilizzata per l'indennità ex art. 1751 c.c. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, per il ricalcolo della sola indennità di preavviso e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2598, n. 3, c.c.

    Per lo storno di dipendenti e collaboratori rileva una condotta concorrenziale sleale solo se effettivamente posta in essere con modalità idonee a disgregare l'organizzazione del concorrente; non basta il mero intento o tentativo.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta giusta causa, ma nel caso concreto la giusta causa di recesso non è stata ritenuta provata.

  • art. 1751 c.c.

    L'indennità di cessazione del rapporto presuppone il concorso delle condizioni legali: nuovi clienti o sviluppo sensibile degli affari, perdurante utilità per il preponente ed equità del compenso; dal calcolo vanno escluse le voci già compensate separatamente, come quelle per coordinamento e reclutamento.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è inammissibile in presenza di doppia conforme sulle stesse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme preclude il ricorso per cassazione per vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente la domanda o eccezione, nonché dove, come e quando essa sia stata ritualmente proposta.

  • art. 1750 c.c.

    Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi

    L'indennità sostitutiva del preavviso deve essere determinata in base ai criteri del rapporto di agenzia e alla durata del contratto, non sulla base della diversa formula usata per l'indennità di cessazione.

  • art. 10 AEC 16.2.2009

    Per la quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso si fa riferimento alle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente moltiplicate per i mesi di preavviso dovuti.

  • d.lgs. n. 303/1991

    È richiamato come fonte di attuazione della direttiva comunitaria 86/653 e di sostituzione dell'art. 1750 c.c.

  • direttiva comunitaria 86/653

    Costituisce il parametro sovranazionale di riferimento della disciplina dell'indennità di preavviso nel rapporto di agenzia.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Per configurare la concorrenza sleale per storno di dipendenti o collaboratori non è sufficiente allegare un tentativo o una mera intenzione: occorre la prova di uno storno effettivo, attuato con modalità tali da non potersi giustificare alla luce della correttezza professionale e da rivelare un intento di disgregazione dell'organizzazione aziendale altrui.
  • In sede di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorre una doppia conforme fondata sul medesimo accertamento di fatto; il ricorrente non può ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o una diversa ricostruzione del fatto.
  • Il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la parte ricorrente indica in modo specifico e autosufficiente il contenuto della domanda o eccezione e il momento processuale in cui essa è stata proposta; la Corte di cassazione non può supplire a carenze di localizzazione e trascrizione degli atti.
  • L'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. va riconosciuta solo quando concorrano cumulativamente i presupposti legali relativi all'apporto dell'agente, al permanere del vantaggio per il preponente e all'equità dell'indennizzo; nel calcolo devono essere escluse le provvigioni relative a attività già remunerate separatamente.
  • L'indennità sostitutiva del preavviso nel rapporto di agenzia deve essere calcolata secondo i criteri specifici dell'art. 1750 c.c. e della disciplina collettiva applicabile, utilizzando la base di computo prevista per tale voce e non quella propria di altre indennità di cessazione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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