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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14033/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito per il reato ex art. 95 del D.P.R. n. 115 del 2002. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. n. 115 del 2002. Con tre motivi ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo, sostenendo che non fosse stato correttamente ritenuto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata prova dell'integrazione del delitto ascritto; 3) violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi diretti a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e quindi non deducibili in sede di legittimità; il terzo motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché la particolare tenuità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, presupposti che la sentenza impugnata aveva escluso con argomentazioni ritenute corrette.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e oggetto del ricorso per cassazione.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    La modifica legislativa non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una rivalutazione del fatto o una nuova lettura delle prove.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità richiede cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento.

  • art. 133, primo comma, cod. pen.

    I criteri di valutazione delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno e del pericolo rilevano per verificare la particolare tenuità dell'offesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è preclusa la rilettura del compendio probatorio e la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • Il vizio di motivazione non può essere fondato sulla mera prospettazione di una valutazione alternativa delle prove, ma richiede la specifica critica dell'iter logico-giuridico seguito nella sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone in modo cumulativo la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, da accertarsi alla luce degli indici del danno, del pericolo e delle modalità della condotta.
  • Se la sentenza di merito ha correttamente valorizzato gli indici ostativi alla particolare tenuità, la censura in cassazione non può limitarsi a contestazioni generiche o meramente fattuali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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