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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38014/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia trae origine da una vicenda diffamatoria verificatasi nel corso di una trasmissione televisiva: in primo grado penale due soggetti furono condannati e, in esecuzione della sentenza, la società televisiva che era stata chiamata a rispondere come responsabile civile pagò ai danneggiati una somma complessiva di 56.120 euro. Successivamente la condanna penale venne annullata e, all’esito del giudizio di rinvio, gli imputati furono assolti definitivamente. La società chiese quindi, in via monitoria, la restituzione della somma pagata; ottenuto il decreto ingiuntivo, il destinatario propose opposizione. In appello la domanda restitutoria fu accolta solo in parte, perché la corte territoriale ritenne che solo uno dei bonifici risultasse eseguito in favore dell’opponente, mentre l’altro fosse stato indirizzato a terzo diverso, con conseguente riduzione dell’importo dovuto. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i documenti dimostravano due distinti bonifici da 28.060 euro ciascuno entrambi in favore del medesimo soggetto; e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserita errata valutazione della documentazione bancaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure non denunciavano un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito e a ottenere un nuovo apprezzamento della documentazione. La doglianza era quindi estranea al paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., come riformulato, e non integrava neppure una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché si risolveva in una critica al convincimento del giudice sulle prove. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato solo come base della condanna penale dei soggetti autori della diffamazione; non è oggetto di specifica interpretazione nel giudizio civile di legittimità

  • art. 595 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice della diffamazione contestata nei fatti di causa; non viene interpretato dalla Corte

  • art. 13 L. 8 febbraio 1948, n. 47

    richiamato come ulteriore norma penale applicata nella vicenda originaria di diffamazione

  • art. 398, quarto comma, c.p.c.

    la proposizione della revocazione non determina improcedibilità né sospensione automatica del ricorso per cassazione; occorre un apposito provvedimento del giudice della revocazione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e non consente di censurare il mero omesso o insufficiente esame di elementi istruttori

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o sottrae la prova alla regola di valutazione che le è propria; non quando si contesti il merito dell’apprezzamento probatorio

  • art. 116, primo comma, c.p.c.

    la violazione è configurabile solo in ipotesi di applicazione di un criterio di valutazione probatoria diverso da quello imposto dalla legge; non in caso di dissenso sul giudizio di attendibilità o sufficienza della prova

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l’errore di percezione su un fatto non controverso e non esaminato dal giudice può eventualmente rilevare come motivo di revocazione, non come vizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma di inserimento della previsione sul raddoppio del contributo unificato, richiamata nel dispositivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
  • La deduzione di un errore di percezione su documenti o risultanze istruttorie, se non si traduce nella mancata considerazione di un fatto storico decisivo, non è censurabile come vizio di legittimità e può, al più, integrare un motivo di revocazione ove ne ricorrano i presupposti.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere un riesame del merito probatorio: occorre allegare che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti oppure abbia attribuito alla prova un regime legale di valutazione diverso da quello previsto.
  • La proposizione di revocazione avverso la medesima sentenza non sospende né rende improcedibile il ricorso per cassazione, salvo apposito provvedimento del giudice della revocazione ai sensi dell’art. 398, quarto comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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