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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35415/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame avversa all'ordinanza del GIP del 2/08/2022 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere (poi sostituita con arresti domiciliari) per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa di 'ndrangheta (capo 1) e di organizzatrice di associazione dedita al narcotraffico, aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. La ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazioni di legge (artt. 273, 274, 275 comma 3 c.p.p., 416-bis c.p., art. 74 TU Stup.) contestando la gravità indiziaria: sosteneva che le dichiarazioni dei collaboratori (Abbruzzese Celestino e Palmieri Anna) fossero generiche o contraddittorie, che il suo ruolo fosse limitato a motivi familiari e marginale ("cassiera" al più per brevi periodi), e che le intercettazioni fossero interpretate erroneamente in senso accusatorio.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per motivi processuali e sostanziali. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla valutazione della gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari in quanto configurate come mera diversa valutazione dei fatti o critica parcellizzata della motivazione, sindacabile in Cassazione solo se fondata su violazione di norme specifiche o su manifesta illogicità. I giudici hanno confermato la convinzione dei giudici di merito circa la gravità indiziaria fondata su intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori (ruolo di "cassiera", funzioni vicarie e gestione della "cassa"), e sulla sussistenza delle esigenze cautelari, anche in virtù della presunzione relativa prevista per i reati associativi. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione difensiva; la Corte osserva che i rilievi attinenti alla valutazione probatoria non sono ammissibili in cassazione se mascherano una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione; utilizzato per indicare presunte violazioni procedurali relative alla motivazione, ma la Corte lo dichiara non decisivo per l'ammissibilità del ricorso.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiama la presunzione relativa di pericolosità per i reati associativi; la Corte ha ritenuto che tale presunzione, in assenza di elementi positivi contrari, rafforzi la sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che incrimina la partecipazione ad associazione mafiosa; la gravità indiziaria è stata valutata in relazione al ruolo contestato nell'ambito dell'organizzazione 'ndranghetistica.

  • art. 74 TU Stup. (D.P.R. 309/1990)

    Richiamato in relazione al reato di traffico di stupefacenti; le contestazioni sulla qualificazione del ruolo nell'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico sono state ritenute motivatamente valutate dai giudici di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che non è ammissibile in cassazione un motivo che denunci la violazione dell'art. 192 quale espediente per contestare la valutazione delle prove, quando le censure attengono a diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 125 e art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamati nel richiamo giurisprudenziale: la Corte precisa che le doglianze sulla motivazione rientrano nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 c.p.p. e non possono essere aggirate con richiami ad altre norme processuali.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Norma decisiva sull'ammissibilità dei motivi di cassazione: limita le doglianze relative alla motivazione. La Corte ha applicato tale criterio per escludere l'ammissibilità delle censure che richiedevano una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di condanna alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000,00.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata con riferimento all'onere di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità per evitare la condanna alla Cassa delle ammende; qui non risultano elementi per escludere tale colpa.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile ottenere l'annullamento di un provvedimento cautelare limitandosi a proporre una diversa valutazione degli elementi di fatto o delle intercettazioni: le censure devono evidenziare violazioni di norme specifiche o una manifesta illogicità della motivazione.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le intercettazioni costituiscono base probatoria rilevante per la gravità indiziaria in materia di associazione mafiosa e narcotraffico; la loro valutazione fattuale è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
  • Per contrastare la misura cautelare applicata in reati associativi è necessario introdurre elementi positivi nuovi o dimostrare errori giuridici manifesti nella motivazione, non semplici argomentazioni alternative o contestazioni interpretative dei dialoghi intercettati.
  • La presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. in materia di reati associativi può rafforzare la sussistenza delle esigenze cautelari se il difensore non produce elementi concreti idonei a confutarla.
  • Le doglianze difensive che si limitano a contestare singoli passaggi motivazionali, senza incidere sulla compattezza del quadro probatorio complessivo, sono normalmente inammissibili in cassazione.

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