Cassazione Civile, Ordinanza n. 19703/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La lite nasce dall'opposizione proposta da una società concessionaria autostradale avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui una provincia aveva richiesto il pagamento di una sanzione per omesso versamento del COSAP relativo al suolo pubblico occupato dalla sopraelevazione di ponti autostradali. La corte d'appello aveva respinto l'opposizione, ritenendo legittima la sanzione. In cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) violazione dei principi di legalità e tassatività, sostenendo che l'omesso versamento non sarebbe previsto da una norma primaria e che la fattispecie sanzionata sarebbe stata indebitamente integrata dal regolamento provinciale; 2) violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza per la sproporzione tra la sanzione prevista per il COSAP e quella della TOSAP; 3) violazione dell'art. 3, comma 3, l. n. 689/1981, per non avere riconosciuto l'errore scusabile determinato dall'incertezza sull'ambito applicativo della norma sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la disciplina primaria del COSAP fissasse il presupposto dell'obbligo e la cornice edittale della sanzione, mentre il regolamento provinciale si limitava a eterointegrare la fattispecie prevedendo l'omesso pagamento quale forma di occupazione abusiva. Ha poi escluso la violazione del principio di ragionevolezza, osservando che TOSAP e COSAP hanno natura e presupposti diversi, sicché è giustificato un diverso trattamento sanzionatorio. Ha infine negato l'errore scusabile, perché il motivo non allegava elementi positivi esterni idonei a ingenerare un convincimento incolpevole di liceità; inoltre ha richiamato il principio per cui il COSAP è dovuto anche per l'occupazione di fatto di spazi demaniali da parte del concessionario autostradale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con previsione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. 446/1997
assoggetta l'occupazione di suolo pubblico al pagamento di un canone; il mancato pagamento viola il precetto e consente la sanzione prevista dal comma 2.
art. 63, comma 2, lett. g-bis), d.lgs. 446/1997
fissa la cornice sanzionatoria per l'occupazione abusiva; l'omesso pagamento del canone può esservi ricondotto come ipotesi di occupazione abusiva.
art. 58 Regolamento COSAP della provincia di Teramo
integra la disciplina primaria prevedendo l'omesso pagamento tra le condotte sanzionate, senza eccedere i limiti dell'eterointegrazione.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato nel confronto con il diverso trattamento sanzionatorio della TOSAP, ma ritenuto non utile a fondare la dedotta disparità di trattamento.
art. 3, comma 3, l. 24 novembre 1981, n. 689
l'errore scusabile rileva solo se concerne i presupposti della violazione ed è determinato da un elemento positivo esterno idoneo a ingenerare un convincimento incolpevole di liceità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza, ove dovuto.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità non impedisce l'eterointegrazione della norma primaria mediante regolamento, purché la fattispecie base sia sufficientemente individuata dalla legge e la fonte secondaria si limiti a precisarne gli aspetti tecnici o applicativi.
- Quando la norma primaria stabilisce il presupposto del tributo o canone e la relativa cornice sanzionatoria, l'omesso pagamento può essere ricondotto alla nozione di occupazione abusiva o di violazione del precetto, se coerente con il sistema normativo complessivo.
- Il confronto di ragionevolezza tra sanzioni è inconferente quando le fattispecie poste a raffronto non sono omogenee per natura e presupposti, poiché trattano situazioni giuridiche diverse e non sovrapponibili.
- L'errore scusabile ex art. 3, comma 3, l. n. 689/1981 richiede non una mera incertezza interpretativa soggettiva, ma un elemento positivo esterno idoneo a rendere incolpevole la convinzione di liceità della condotta; in difetto, la doglianza si risolve in dissenso interpretativo.
- Il COSAP è dovuto per l'occupazione di fatto di beni demaniali o di suolo pubblico anche da parte del concessionario che realizzi o gestisca l'opera nell'ambito della propria autonoma attività d'impresa, indipendentemente dalla proprietà statale dell'opera stessa.
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