Cassazione Civile, Ordinanza n. 08321/2025 del 29/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione promossa da un creditore per ottenere l’accertamento dell’avvenuta accettazione tacita di un’eredità da parte di un soggetto indicato come chiamato all’eredità, così da consentire la trascrizione del relativo provvedimento nei registri immobiliari e superare il difetto di continuità delle trascrizioni emerso in una procedura esecutiva immobiliare. Il creditore sosteneva che la denuncia di successione, la voltura catastale e il comportamento complessivo del chiamato, anche tramite atti compiuti dalla coerede, integrassero atti incompatibili con la volontà di non accettare l’eredità. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava, ritenendo rilevanti sia la voltura catastale sia gli ulteriori comportamenti concludenti. Il ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione dell’art. 476 c.c., perché denuncia di successione e voltura catastale sarebbero atti fiscali, non dispositivi né attributivi della proprietà, e la loro obbligatorietà escluderebbe la volontarietà richiesta per l’accettazione tacita; 2) vizio motivazionale e violazione degli artt. 2028 e 2031 c.c., contestando la riferibilità al ricorrente degli atti compiuti dalla coerede e la configurabilità della negotiorum gestio; 3) ulteriore vizio motivazionale, lamentando che la sentenza non indicasse quali atti delle procedure esecutive fossero incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, ritenendo decisivo il rilievo preliminare sulla prova della notificazione della decisione d’appello. Ha richiamato il principio secondo cui, quando il ricorrente dichiara nel ricorso di aver notificato la sentenza, assume su di sé l’onere di depositare nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. copia della sentenza con la relata di notifica; tale omissione non è sanabile con successiva produzione ex art. 372 c.p.c. La Corte ha inoltre osservato, in via ulteriormente assorbita, che i motivi erano comunque inammissibili: il primo perché la Corte territoriale si era uniformata ai consolidati orientamenti sulla rilevanza della voltura catastale anche ai fini civilistici dell’accettazione tacita di eredità; il secondo e il terzo perché miravano a censurare un difetto di sufficienza della motivazione, non più deducibile come vizio di legittimità se non nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla statuizione sul raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L’accettazione tacita dell’eredità può desumersi da atti incompatibili con la volontà di rinunciare, e la voltura catastale è stata considerata rilevante anche sul piano civile oltre che fiscale.
Chi deduce l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata deve depositare nei termini la copia della sentenza munita della relata di notifica; l’omissione comporta improcedibilità del ricorso.
La successiva produzione documentale non può sanare la mancata produzione tempestiva della relata di notifica della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente per contestare la riferibilità degli atti della coerede alla propria sfera giuridica; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è improcedibile.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla negotiorum gestio; la censura è ritenuta comunque inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma inseritrice della disciplina sul raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione dichiara di aver notificato la sentenza impugnata, deve depositare tempestivamente la relata di notifica o la documentazione equivalente: la mancata produzione comporta improcedibilità.
- La produzione documentale successiva non è idonea a sanare l’omissione del deposito della prova della notificazione della sentenza, quando questa sia necessaria per verificare la tempestività dell’impugnazione.
- Ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità, possono assumere rilievo non solo atti formalmente dispositivi, ma anche comportamenti che, secondo la giurisprudenza, siano incompatibili con la volontà di non accettare, inclusi adempimenti come la voltura catastale se riferibili al chiamato.
- In sede di legittimità non è più censurabile il mero difetto di sufficienza della motivazione; è denunciabile soltanto l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- I motivi di ricorso che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie sono inammissibili in cassazione.
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