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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01130/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un esecutore di lavori edili per il pagamento del corrispettivo di euro 4.250,00 nei confronti della società committente. La società propose opposizione; il giudice di pace confermò il decreto e accolse anche una domanda riconvenzionale del creditore per ulteriori euro 1.020,00. In appello il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo e condannò la società al pagamento del solo saldo di euro 2.950,00, ritenendo che i lavori fossero stati eseguiti nella misura del 90% di quanto pattuito e che, a fronte del prezzo complessivo di euro 18.000,00, residuasse tale importo dopo i versamenti già eseguiti. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, con il primo e il secondo motivo, falsa applicazione degli artt. 1460, 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il creditore non avesse provato l’esatto ammontare del corrispettivo dopo l’eccezione di inadempimento e che la Corte di merito avesse erroneamente valutato le prove. Con il terzo motivo ha dedotto nuovamente violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che non fosse stato considerato un documento dal quale sarebbe risultata la rinuncia del creditore a riscuotere la somma di euro 1.020,00 relativa a lavori extra capitolato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice d’appello aveva già accertato, sulla base della prova testimoniale, che l’esecutore aveva realizzato il 90% delle opere appaltate e aveva correttamente liquidato il saldo dovuto in base a tale accertamento, sicché le censure miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del merito, precluso in sede di legittimità. È stato inoltre chiarito che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere fatta valere per contestare la mera valutazione delle prove, ma solo nei ristretti casi di utilizzo di prove non dedotte, prove legali mal valutate o attribuzione di forza probatoria piena a elementi che non la hanno. Il terzo motivo è stato ritenuto non scrutinabile per la presenza di doppia conforme, non essendo stata indicata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado, come richiesto dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; inoltre, anche tale censura si risolveva nella contestazione dell’apprezzamento probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato come norma invocata dalla ricorrente per sostenere l'eccezione d'inadempimento, ma la censura è stata respinta perché diretta a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse correttamente la motivazione di merito e si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione può configurarsi solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disposte d'ufficio oltre i limiti legali; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione può configurarsi solo se il giudice abbia disatteso prove legali o attribuito efficacia di piena prova a elementi che non la hanno; non è deducibile per censurare il libero apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato in relazione al motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione documentale allegata alla memoria è stata dichiarata inammissibile perché fuori dai casi consentiti.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamata quale norma introduttiva della previsione sull'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto o delle prove: il ricorso deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduca che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, prove disposte d'ufficio oltre i limiti di legge, oppure abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno; non è utilizzabile per contestare la mera attendibilità o persuasività della valutazione probatoria.
  • Quando il giudice di merito ha accertato, sulla base delle prove raccolte, la misura dell'opera eseguita e il corrispettivo dovuto, il controllo di legittimità non può sovrapporre una diversa quantificazione fondata su una lettura alternativa del materiale istruttorio.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImmaginazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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