Cassazione Civile, Ordinanza n. 00691/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza di secondo grado che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento Irpef, con recupero di utili extracontabili ritenuti percepiti quale socio di una società di capitali a ristretta base sociale. Nel ricorso per cassazione, però, non sono stati realmente enunciati specifici motivi di impugnazione né sviluppate argomentazioni di diritto: il ricorrente si è sostanzialmente limitato a contestare il modo in cui il giudice di merito aveva valutato le prove, chiedendo di fatto una nuova valutazione del merito. L’unica norma richiamata come parametro di illegittimità è l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, che tuttavia non risulta violato secondo la Corte, perché il giudice d’appello aveva fondato la decisione su un accertamento in fatto ritenuto plausibile: l’ingente finanziamento effettuato dal socio alla società, a fronte dell’assenza di ulteriori redditi dichiarati, consentiva di presumere che le risorse provenissero da utili extracontabili occultati. Il contribuente non ha dedotto specifiche violazioni di norme tributarie sostanziali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo dell’enunciazione dei motivi e del necessario sviluppo argomentativo, risolvendosi in una critica alla valutazione delle prove e in una richiesta di revisione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la censura relativa all’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 era infondata, poiché la sentenza impugnata aveva motivato il proprio apprezzamento probatorio in modo coerente con la presunzione di redditi non dichiarati derivanti dal finanziamento della società. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte esclude la sua violazione, rilevando che il giudice di merito aveva legittimamente fondato l’accertamento su presunzioni tratte dall’ingente finanziamento del socio alla società in assenza di ulteriori redditi dichiarati.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori a titolo di responsabilità aggravata, oltre alle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere l’enunciazione chiara e specifica dei motivi di impugnazione e il loro autonomo sviluppo argomentativo; in mancanza, è inammissibile.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, limitandosi a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di appello.
- In materia tributaria, una presunzione fondata su elementi fattuali significativi, come l’ingente apporto finanziario del socio alla società in assenza di redditi dichiarati, può sorreggere l’accertamento di utili extracontabili occultati se la censura non individua una concreta violazione di norme sostanziali.
- La mancata deduzione di specifiche violazioni di legge sostanziale rende inidonea la doglianza che si risolva in un mero dissenso sull’apprezzamento del materiale probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alle spese di lite, la condanna alle somme previste per la responsabilità aggravata e l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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