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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30774/2024 del 30/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per oltre 6,2 milioni di euro nei confronti di tre soggetti che avevano prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società verso la banca, in relazione a un contratto di factoring e a un conto corrente. Gli ingiunti proponevano opposizione, respinta in primo grado, e poi appello, anch’esso respinto. In cassazione deducevano, con due motivi, innanzitutto la violazione di norme processuali e sostanziali sulla prova e sulla rilevabilità della nullità, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente preteso la produzione in appello del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, senza considerare che la nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI poteva essere accertata anche in base al fatto notorio e alle allegazioni già svolte. In secondo luogo lamentavano che, una volta riconosciuta la nullità parziale delle clausole ABI, il giudice avrebbe dovuto comunque valutare d’ufficio la cessazione della garanzia ex art. 1957 c.c., poiché la banca aveva ammesso di non aver intrapreso azioni giudiziali contro il debitore principale entro il termine di sei mesi. I ricorrenti sostenevano che la clausola di rinuncia all’art. 1957 c.c., essendo parte dello schema ABI vietato per contrasto antitrust, non potesse essere considerata valida e che l’estinzione della garanzia dovesse essere rilevata anche officiosamente in funzione della tutela dell’ordine pubblico economico e della concorrenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, rilevando che la Corte d’appello aveva comunque considerato il contenuto del provvedimento della Banca d’Italia e, applicando i principi delle Sezioni Unite sulla nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI, aveva già dichiarato la nullità parziale delle clausole contestate. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato infondato: ha ribadito che l’eccezione di estinzione della garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto e, quindi, non è rilevabile d’ufficio; ha escluso che l’ammissione della banca di non aver agito contro il debitore principale potesse supplire alla mancata deduzione tempestiva; ha inoltre chiarito che la nullità della clausola di rinuncia al termine non comporta la caducazione dell’art. 1957 c.c. in sé, ma soltanto dell’esonero pattizio dal relativo termine, con conseguente riespansione della disciplina legale e della necessità di far valere l’eccezione nei modi e nei tempi processuali dovuti. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    invocato per vizio motivazionale; la Corte ne esclude la fondatezza nei profili dedotti.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita omissione di pronuncia; la Corte esclude il vizio nei termini prospettati.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione al fatto notorio e alla valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in combinazione con altre norme processuali.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo sul tema dell’interesse ad agire e della domanda/ eccezione.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per l’interesse ad agire e per la rilevanza della declaratoria di nullità parziale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova e per gli effetti della prova del fatto estintivo.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato quale base della dedotta nullità delle clausole fideiussorie.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato per la nullità parziale del contratto.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per la rilevabilità d’ufficio della nullità.

  • art. 1957, primo comma, c.c.

    la Corte ribadisce che l’eccezione di estinzione della garanzia per mancata tempestiva azione contro il debitore principale è eccezione in senso stretto e deve essere proposta dalla parte interessata.

  • art. 101, par. 2 TFUE

    invocato dai ricorrenti a sostegno della nullità antitrust delle clausole e della tutela dell’ordine pubblico economico.

  • art. 2, secondo comma, lettera a), l. 287/1990

    richiamato quale norma antitrust trasposta nel diritto interno per fondare la nullità delle clausole conformi allo schema ABI.

  • art. 2969 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di decadenze e limiti alla rilevabilità d’ufficio.

  • art. 2966 c.c.

    invocato per sostenere l’assenza di decadenza dalla possibilità di far valere il fatto estintivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Quando la nullità parziale di clausole fideiussorie conformi allo schema ABI sia già stata dichiarata dal giudice di merito, è inammissibile il motivo che censuri la mancata considerazione del provvedimento della Banca d’Italia se il giudice d’appello ha comunque esaminato il suo contenuto e ne ha tratto le conseguenze sul caso concreto.
  • La clausola di rinuncia al termine di cui all’art. 1957 c.c. può essere colpita da nullità se inserita in uno schema anticoncorrenziale, ma la nullità della clausola non elimina la disciplina legale del termine: espunta la deroga, riespande la regola codicistica.
  • L’eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto e non è rilevabile d’ufficio; la mancata tempestiva deduzione comporta la sua consumazione processuale.
  • L’ammissione del creditore di non aver agito giudizialmente contro il debitore principale non sostituisce la necessaria eccezione della parte garantita quando si tratti di fatto estintivo rimesso alla disponibilità del fideiussore.
  • La tutela antitrust delle fideiussioni omnibus opera espungendo le clausole contrastanti con la disciplina della concorrenza, ma non consente di trasformare in rilievo officioso un’eccezione che l’ordinamento qualifica come disponibile e soggetta alle ordinarie preclusioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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