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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30772/2024 del 30/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento, in solido, di somme dovute a titolo di saldo debitore di un conto corrente e di esposizione debitoria relativa a un finanziamento chirografario. La società debitrice e i due garanti hanno proposto opposizioni, poi riunite, rigettate dal Tribunale e quindi dall’Appello. In cassazione hanno articolato tre motivi: 1) denuncia di violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., oltre che del vizio motivazionale, assumendo che la sentenza d’appello fosse sostanzialmente un copia-incolla di passaggi della comparsa conclusionale della banca e quindi apparente; 2) dedotta violazione di varie norme processuali e costituzionali per mancata ammissione di prova testimoniale e di interpello richieste in primo grado e reiterate in appello; 3) violazione degli artt. 1938 e 1956 c.c. e nullità delle fideiussioni omnibus, sostenendo che la garanzia fosse nulla per indeterminatezza dell’oggetto, per sproporzione tra importo massimo garantito e finanziamento sottostante e per clausola di deroga preventiva agli artt. 1956 c.c. e ai doveri di correttezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la censura ex art. 115 c.p.c. non era configurabile nei termini prospettati, la dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c. non era ravvisabile nella semplice valutazione delle prove, e il vizio motivazionale denunciato non superava i limiti del sindacato di legittimità. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato infondato perché le doglianze miravano in sostanza a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del merito, non l’erronea interpretazione della norma. Sono state quindi confermate le decisioni di merito e, in applicazione dell’art. 96 c.p.c. in ragione della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti sono stati condannati alle spese di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di una ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola del decidere secondo le prove dedotte; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o applichi il prudente apprezzamento a una prova soggetta a diverso regime; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del potere di valutazione del materiale probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione si configura solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente o mancante, non per la sola sintesi o adesione al materiale difensivo di parte se la motivazione resta intelligibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie astratta, mentre l’erronea ricognizione del fatto è censurabile solo nei limiti dell’omesso esame del fatto decisivo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato insieme ad altre norme processuali nella doglianza sulla mancata ammissione delle prove, ma non accolto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella censura processuale, senza accoglimento.

  • art. 177 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla prova, senza accoglimento.

  • art. 187 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla prova, senza accoglimento.

  • art. 188 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla prova, senza accoglimento.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla prova, senza accoglimento.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla prova testimoniale, senza accoglimento.

  • art. 1938 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità della fideiussione omnibus per indeterminatezza o sproporzione dell’importo massimo garantito, ma la censura è stata ritenuta infondata perché sostanzialmente diretta a contestare il merito.

  • art. 1956 c.c.

    Invocato per sostenere l’illegittimità della clausola di rinuncia preventiva a eccepire l’abuso del creditore, ma la doglianza è stata respinta.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato come base della dedotta nullità della fideiussione per indeterminatezza dell’oggetto.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato quale parametro di correttezza nella critica alla clausola fideiussoria, ma senza accoglimento.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato quale parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto, ma senza accoglimento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta secondo il rito camerale e in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    Richiamato per la fissazione della trattazione in adunanza camerale.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le sanzioni economiche previste per la responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o disattenda il principio dispositivo; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. non coincide con il dissenso sulla ponderazione delle prove, ma richiede l’attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto o l’applicazione del prudente apprezzamento a una prova soggetta a diverso regime.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie costituzionalmente rilevanti; non è sindacabile la mera insufficienza o la riproduzione, anche estesa, di passaggi difensivi se la motivazione resta esistente e comprensibile.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che, in realtà, mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Le doglianze sulla nullità di una fideiussione o sulla violazione di norme che disciplinano il contenuto della garanzia devono confrontarsi con la ratio decidendi di merito: se la critica si risolve nella contestazione della valutazione dei fatti o della documentazione, il motivo è infondato in cassazione.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze economiche aggravate previste dall’art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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