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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30773/2024 del 30/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’acquisto di un terreno sito in Ceglie del Campo, nel territorio comunale di Bari. Gli acquirenti hanno dedotto di avere confidato nel contenuto di una certificazione di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune il 19 gennaio 1993, ritenendola indicativa di più ampie potenzialità edificatorie del bene e corrispondendo, per tale ragione, un prezzo coerente con un terreno edificabile. In seguito, un certificato successivo del 2002 avrebbe evidenziato che le potenzialità edificatorie erano in realtà significativamente inferiori. Gli attori hanno quindi chiesto il risarcimento dei danni per lesione dell’affidamento e per l’asserita erroneità della certificazione comunale. La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda ritenendo che il certificato non contenesse indicazioni inequivoche sulle porzioni edificabili e che non vi fosse stato un affidamento giuridicamente tutelabile. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione di varie norme sostanziali e processuali, sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso illegittimamente la rilevanza causale dell’errore contenuto nel certificato nel determinare l’acquisto. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell’art. 2043 c.c. e di principi e norme sull’azione amministrativa e sulla tutela dell’affidamento, lamentando il mancato riconoscimento della responsabilità del Comune per violazione di correttezza, buona fede e affidamento del privato nella conformità dell’attività amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi, pur formalmente formulati come violazione di legge, miravano in realtà a contestare la ricostruzione in fatto compiuta dalla Corte d’appello, soprattutto quanto al contenuto effettivo della certificazione urbanistica, alla sussistenza di un affidamento giustificato e alla colpevolezza della pubblica amministrazione. Si trattava dunque di censure dirette contro la valutazione delle risultanze istruttorie e non contro l’erronea interpretazione della norma. La Corte ha anche osservato che non risultavano integrati i requisiti minimi per il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando i ricorrenti alle spese e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La norma è evocata dai ricorrenti per fondare la domanda risarcitoria, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa le censure inammissibili in quanto volte a contestare la ricostruzione dei fatti.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, ma senza un esame nel merito, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte non ne valuta la corretta applicazione, ritenendo le doglianze dirette in realtà al fatto.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, senza specifica statuizione di merito da parte della Corte di cassazione.

  • art. 1538 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non lo applica nel merito, limitandosi a dichiarare inammissibile il motivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ritiene che la censura miri alla ricostruzione del fatto e non integri un vizio di violazione di legge.

  • art. 18 L. 47/1985

    Richiamato quale parametro della censura, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità dei motivi.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte non affronta il merito della censura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte osserva che la doglianza non investe una vera regola sull’onere probatorio, ma la ricostruzione del fatto.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    Evocato a sostegno della pretesa tutela dell’affidamento nel corretto andamento amministrativo, ma non esaminato nel merito.

  • art. 1, comma 1-bis, L. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in tema di correttezza e collaborazione dell’amministrazione, senza scrutinio di merito.

  • artt. 1173, 1175, 1176, 1337 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti per fondare la tutela dell’affidamento e i doveri di correttezza e buona fede, ma non esaminati nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte afferma che le censure, pur formalmente proposte come violazione di legge, miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e quindi non erano ammissibili come errores in iudicando.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte osserva che neppure risultano integrati i requisiti minimi del vizio di motivazione per l’omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito denunciare come violazione di legge un errore che attenga, in realtà, alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite.
  • Quando la censura investe il contenuto effettivo di un documento, la sua valenza rappresentativa, la sussistenza dell’affidamento o la colpevolezza della controparte, essa tende a risolversi in una critica alla valutazione delle risultanze istruttorie e non in un vizio di sussunzione giuridica.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare un effettivo errore nell’interpretazione o applicazione della norma; se la parte mira soltanto a ottenere una diversa lettura dei fatti di causa, il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere surrettiziamente utilizzato per rimettere in discussione il giudizio di fatto del giudice di merito, se non nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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