Cassazione Civile, Ordinanza n. 21548/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente protezione internazionale aveva impugnato davanti alla Corte d'appello la decisione del tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale e di protezione umanitaria. La Corte d'appello, però, non è entrata nel merito della protezione perché ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, rilevando che l'appellante non aveva provveduto a notificare il ricorso entro il termine perentorio assegnato, dopo un primo termine già inutilmente decorso. Con il ricorso per cassazione il richiedente ha dedotto tre censure: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 d.lgs. 251/2007 per mancata cooperazione istruttoria del giudice di merito nonostante il racconto circostanziato; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 d.lgs. 251/2007 per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, in ragione del clima di tensione nel Paese di origine; (3) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 19 d.lgs. 286/1998 e art. 32 d.lgs. 251/2007 per il diniego della protezione umanitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure non si confrontavano con la vera ratio della sentenza impugnata, che era una pronuncia in rito di estinzione del giudizio per omessa notifica dell'atto introduttivo nel termine assegnato. Il ricorso, invece, attaccava il merito della domanda di protezione decisa dal tribunale, senza censurare la ragione processuale posta a fondamento della decisione della Corte d'appello. Nulla è stato disposto sulle spese perché l'Amministrazione era rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dai motivi di ricorso per dedurre omessa pronuncia o ultrapetizione, ma ritenuto non pertinente rispetto alla ratio processuale della decisione impugnata
invocati in tema di valutazione del racconto e cooperazione istruttoria nella protezione internazionale, ma le censure sono state dichiarate inconferenti perché rivolte al merito
art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007
richiamato dal ricorrente per la protezione sussidiaria, senza esame nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato nel motivo relativo alla protezione umanitaria, senza esame nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato nel motivo relativo alla protezione umanitaria, senza esame nel merito per l'inammissibilità del ricorso
base della declaratoria di estinzione del giudizio pronunciata dalla Corte d'appello per mancata notifica nel termine assegnato
richiamato insieme all'art. 307, terzo comma, c.p.c. per la cancellazione della causa dal ruolo in seguito all'omessa notificazione
richiamato per la tardiva costituzione dell'Amministrazione al solo fine di partecipare alla discussione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha fondato il dovuto atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo del contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma investono questioni diverse o il merito di una decisione che non è stata pronunciata dal giudice di appello.
- Se il giudice di merito decide in rito, dichiarando l'estinzione del giudizio per mancato compimento di un atto processuale nel termine assegnato, non è utile proporre in cassazione doglianze relative al merito della domanda originaria, perché tali censure risultano non pertinenti.
- La specificità del ricorso per cassazione richiede un effettivo raccordo tra i motivi dedotti e il contenuto decisorio della sentenza impugnata; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Quando l'Amministrazione rimane intimata e si costituisce tardivamente solo per la discussione, può non essere disposta una statuizione sulle spese.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'atto dovuto sull'ulteriore contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti di legge.
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