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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08900/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiario garanzia)

La controversia

La controversia nasce da due contratti stipulati per la fornitura, installazione, montaggio e manutenzione di un impianto fotovoltaico in zona montana, con promessa di una determinata produzione minima annua e rilascio di una garanzia bancaria a prima richiesta per € 80.000. La società che aveva realizzato l’impianto ha agito per far accertare che l’escussione della garanzia, avvenuta per € 71.830, fosse contraria ai termini contrattuali e/o illegittima, sostenendo che il mancato raggiungimento della produzione dipendesse dall’obbligo dell’altra parte di liberare i moduli dalla neve nei mesi invernali. In cassazione ha dedotto, con otto motivi, tra l’altro: errata qualificazione della domanda come controversia sul rapporto di garanzia; erronea interpretazione dei contratti quanto all’obbligo di sgombero neve; erronea valutazione dell’adempimento della società ricorrente; omesso esame di fatti decisivi; violazione dei canoni ermeneutici e delle norme su prova, inadempimento, concorso colposo e restituzione indebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda era effettivamente diretta a contestare l’illegittima escussione della garanzia e a ottenere la restituzione della somma. Ha confermato la ratio decidendi della Corte d’appello secondo cui la pretesa restitutoria del debitore/committente presupponeva la prova di avere effettivamente rimborsato alla banca garante l’importo pagato al beneficiario a seguito dell’escussione, onere che non era stato né allegato né provato. Ha inoltre osservato che il principio di non contestazione non può supplire alla mancata allegazione di fatti costitutivi. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili perché dirette a contestare un’ulteriore ratio decidendi autonoma e comunque risolventisi in una diversa interpretazione del contratto, non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dei canoni ermeneutici o dell’omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul diritto di difesa, ma non è stato ritenuto idoneo a sovvertire la decisione.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza autonoma decisività nella motivazione della Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati; non può supplire alla mancata allegazione di un fatto costitutivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte afferma che le censure si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell’ambito della doglianza sull’inadempimento e sull’abuso nell’escussione della garanzia.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla diligenza nell’adempimento; la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per sostenere l’inadempimento della controparte; la Corte conferma invece che l’onere di provare l’adempimento gravava sulla parte attrice.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per la ricostruzione della volontà contrattuale, ma la censura è dichiarata inammissibile perché mira a una diversa interpretazione del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ricorda che la violazione dei canoni ermeneutici va specificamente indicata; il mero dissenso interpretativo non è censurabile in cassazione.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte osserva che non basta un richiamo astratto ai canoni interpretativi.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte ribadisce l’inammissibilità della mera diversa lettura del contratto.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di correttezza/buona fede nell’esecuzione, senza esito favorevole.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato a sostegno dell’inadempimento contrattuale, ma non valorizzato dalla Corte ai fini dell’accoglimento.

  • art. 1650 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina dell’appalto, senza accoglimento.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripetizione di indebito; la Corte collega la restituzione al previo rimborso alla banca garante.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato indirettamente nella ricostruzione della ripetizione/restituzione, ma non come base decisoria autonoma.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l’onere di allegazione e prova del fatto costitutivo della pretesa restitutoria gravava sulla ricorrente.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza incidenza sull’esito.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per il dedotto concorso colposo della controparte, ma le censure sono assorbite/inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel collegamento al raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di garanzia autonoma a prima richiesta, il debitore che voglia agire per la ripetizione nei confronti del beneficiario deve allegare e provare il fatto costitutivo della propria pretesa restitutoria, e in particolare il previo rimborso alla banca garante di quanto pagato al beneficiario.
  • Il principio di non contestazione non opera in mancanza di una specifica allegazione del fatto costitutivo: il convenuto non ha l’onere di contestare circostanze non dedotte in modo puntuale dall’attore.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e sufficienti, il ricorso per cassazione deve investire utilmente tutte le rationes; la mancata censura di una sola di esse rende inammissibili o improduttive le doglianze sulle altre.
  • La violazione dei canoni ermeneutici contrattuali non può essere dedotta in cassazione con un mero dissenso sulla ricostruzione della volontà negoziale del giudice di merito: occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo.
  • L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o della violazione delle regole legali di interpretazione.
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Come è indicizzato

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IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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