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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18059/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per falsità materiale e uso di atto falso: è loro contestato di aver, in concorso, formato due cambiali da Euro 10.000 ciascuna con la firma falsamente apposta di Mancuso Luigi (capo A) e di avere redatto e depositato nel giudizio civile una comparsa di costituzione e risposta del 26/05/2017 con la falsa sottoscrizione e la falsa autentica dell'avv. Gennaro De Gennaro nella procura alle liti (capo B). In Cassazione hanno dedotto: 1) mancata ammissione di una prova decisiva, chiedendo perizia calligrafica ai sensi dell'art. 220 c.p.p.; 2) vizio di motivazione perché la Corte avrebbe ritenuto la responsabilità pur non provando la materiale confezione dei documenti; 3) travisamento delle dichiarazioni dei testi Mancuso e De Gennaro; 4) errata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 485 c.p. (falso in scrittura privata), tuttalpiù depenalizzato. La Corte ha ritenuto che la perizia non fosse necessaria perché la questione centrale non era la mera falsità materiale ma la consapevolezza e l'utilizzo di documenti falsi da parte degli imputati; ha ritenuto provato il concorso almeno in senso morale e causale e ha escluso l'applicabilità dell'art. 485 c.p. in considerazione del valore di atto pubblico assunto dalla procura e dalla comparsa una volta confluiti nel processo, nonché della falsa autentica del difensore che configura rilevanza penale ai sensi degli artt. 476, 482 e 489 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Ha inoltre confermato l'obbligo di rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, ritenendo dovuta la liquidazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite sulle trattazioni camerali non partecipate.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Usato per configurare il concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che, sebbene i ricorrenti non avessero materialmente apposto le firme, essi abbiano concorso moralmente e causalmente al reato.

  • art. 491 c.p.

    Norma citata nel capo di imputazione connessa ai reati di falso; la sentenza applica le fattispecie di falso documentale indicate.

  • art. 476 c.p.

    Falso materiale commesso in atti pubblici: la Corte ha ritenuto che la falsificazione della procura autenticata e della comparsa, una volta introdotte nel processo, assumono rilevanza di atto pubblico e rientrano nella fattispecie dell'art. 476 c.p.

  • art. 482 c.p.

    Falsità ideologica in atti pubblici e in altri atti; la Corte ha ricondotto la falsificazione della firma e dell'autentica a fattispecie punibili ai sensi di questa norma.

  • art. 489 c.p.

    Uso di atto falso: la Corte ha ritenuto configurabile anche l'uso dell'atto falsificato, oltre alla falsificazione materiale.

  • art. 485 c.p.

    Falso in scrittura privata (depenalizzato dal d.lgs. 6/2016): la Corte ha escluso l'applicabilità di questa norma perché l'atto, una volta inserito nel processo con autentica del difensore, ha valore equivalente a pubblico e la falsificazione è stata ricollegata alle fattispecie più gravi (476/482 c.p.).

  • art. 220 c.p.p.

    Consente l'esecuzione di perizia; la Corte ha ritenuto che la richiesta di perizia calligrafica non fosse decisiva ai fini del giudizio perché la responsabilità era fondata sulla consapevolezza e l'impiego degli atti falsi, non sulla mera prova materiale della grafia.

  • art. 495, secondo comma, c.p.p.

    Citato in relazione ai casi in cui la parte può chiedere assunzione di prova decisiva; la Corte ha ritenuto la questione infondata perché la necessità della perizia non era dimostrata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limiti dell'impugnazione in Cassazione; i motivi sono stati esaminati nei limiti procedurali previsti.

  • d.lgs. 6/2016

    Decreta la depenalizzazione di alcune fattispecie di falso in scrittura privata; la Corte ha richiamato il decreto ma ha escluso la sua rilevanza nel caso concreto.

  • Sentenza S.U. n.877 del 14/07/2022

    Richiamata in tema di liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato: la parte civile ha diritto alla liquidazione se ha contribuito efficacemente con memorie scritte.

Massime di principio

  • La richiesta di perizia calligrafica non è sempre decisiva: se la colpevolezza è fondata sulla consapevolezza e sull'utilizzo di documenti falsi prodotti da terzi, il giudice può ritenere non necessaria la prova tecnica sulla sostanziale corrispondenza grafica.
  • Chi si avvale consapevolmente di atti falsi risponde penalmente anche se non ha materialmente eseguito la falsificazione; il concorso può sussistere sia in senso morale che causale.
  • Un atto privato che, attraverso l'autentica di un difensore o la sua introduzione nel processo, assume valore documentale rilevante può essere valutato come atto assimilabile a pubblico ai fini della configurazione di reati più gravi rispetto al semplice falso in scrittura privata.
  • La qualificazione giuridica del falso dipende dalla natura e dal contesto dell'atto: la mera etichetta di 'scrittura privata' non esclude l'applicazione delle norme su atti pubblici se l'atto acquista valore pubblico nel procedimento giudiziario.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata; deduzioni generiche di travisamento della prova senza indicazione puntuale sono dichiarate inammissibili o infondate.
  • La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese in Cassazione anche in rito camerale non partecipato se dimostra di avere contribuito efficacemente alla decisione con memorie scritte.

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