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Sentenza

Sentenza n. 326/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento della nota prot. n. 7238 del 15 marzo 2017, comunicata il successivo giorno 16, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 29741, fasc. n. 691, del 10 dicembre 2004, relativa all’avvenuta realizzazione di due porticati in ampliamento di un fabbricato preesistente.

Giustizia amministrativa201700385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione abusiva di due porticati in ampliamento di un fabbricato preesistente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono edilizio presentata per due porticati, rispettivamente di 74,09 e 11,70 metri quadrati, realizzati nel maggio 2000 senza titolo abilitativo. Ha dedotto la violazione dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, dell’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio n. 12/2004 e dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che le opere fossero preesistenti all’imposizione dei vincoli, qualificabili come abusi minori e riconducibili alla tipologia 5, non contrastanti con la disciplina urbanistica, e che il Comune avrebbe dovuto acquisire il parere delle autorità preposte alla tutela dei vincoli. L’area risultava tuttavia sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, ricompresa nel Parco nazionale del Circeo e in una zona di protezione speciale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina statale e regionale sul condono in aree vincolate. La normativa regionale del Lazio preclude la sanatoria anche per opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo, quando siano abusive, non conformi agli strumenti urbanistici e ricadano in aree tutelate, tra l’altro, sotto il profilo paesaggistico, ambientale o naturalistico. In ogni caso, il Collegio ha rilevato che, per gli abusi realizzati su immobili vincolati, la condonabilità richiede cumulativamente la preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle tipologie minori 4, 5 o 6 dell’allegato 1 alla l. n. 326/2003, senza aumento di superficie, e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Nel caso concreto, l’opera era stata indicata dalla stessa istante come abuso di tipologia 1 e consisteva nell’ampliamento della superficie non residenziale mediante due porticati di rilevante estensione. Inoltre, i vincoli paesaggistico-ambientale, del Parco nazionale del Circeo e della zona di protezione speciale risultavano anteriori all’edificazione, o comunque non successivi ad essa. La presenza dei vincoli e la natura di abuso maggiore erano quindi sufficienti a escludere la condonabilità, rendendo irrilevante verificare l’ulteriore contrasto con la disciplina urbanistica e non necessario acquisire il parere dell’autorità vincolistica. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si era costituito.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003

    "le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria" quando ricadono su immobili soggetti a vincoli di tutela e non sono conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

    La presenza di vincoli paesaggistici, ambientali, relativi a parchi o aree protette restringe la condonabilità; gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3 non sono condonabili in area vincolata, anche se il vincolo comporta un’inedificabilità soltanto relativa o l’opera fosse urbanisticamente conforme.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio n. 12/2004

    "non sono comunque suscettibili di sanatoria" le opere realizzate, anche prima dell’apposizione del vincolo, in assenza o difformità dal titolo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, ambientali, naturalistici o relativi a parchi e aree protette

    La disciplina regionale è più restrittiva di quella statale e impedisce il condono anche quando l’opera sia anteriore all’imposizione del vincolo.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima di adottare il diniego definitivo; non risultano presentate osservazioni dall’interessata.

  • allegato 1 alla l. n. 326/2003

    Le tipologie 1, 2 e 3 costituiscono abusi maggiori, non condonabili in area vincolata; le tipologie 4, 5 e 6 riguardano abusi minori astrattamente sanabili solo in presenza degli ulteriori requisiti previsti.

  • art. 31 d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003

    È richiamato per individuare gli interventi minori che possono astrattamente accedere alla sanatoria, diversamente dagli abusi maggiori oggetto del diniego.

Massime di principio

  • Per le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali, naturalistici o relativi a parchi e aree protette, la disciplina regionale del Lazio sul terzo condono edilizio può escludere la sanatoria anche se l’opera è stata realizzata prima dell’imposizione del vincolo.
  • Gli abusi edilizi di tipologia 1, 2 e 3 dell’allegato 1 alla l. n. 326/2003, realizzati su immobili vincolati, non sono condonabili anche quando il vincolo comporti un’inedificabilità relativa e anche quando l’intervento sia conforme alle norme urbanistiche.
  • In area vincolata, la condonabilità degli abusi minori delle tipologie 4, 5 e 6 richiede cumulativamente la preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, l’assenza di incremento di superficie e volume secondo la disciplina applicabile e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • La realizzazione di porticati che comporti un consistente ampliamento della superficie non residenziale non può essere qualificata come abuso minore meramente accessorio o pertinenziale, se l’intervento è stato dichiarato e accertato come ampliamento riconducibile alla tipologia 1.
  • Quando la presenza del vincolo e la qualificazione dell’intervento come abuso maggiore sono autonomamente sufficienti a escludere il condono, è irrilevante esaminare l’ulteriore questione della conformità urbanistica e non occorre acquisire il parere dell’autorità preposta al vincolo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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