Cassazione Civile, Ordinanza n. 00207/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da distinti avvisi di accertamento emessi per gli anni 2014 e 2015 nei confronti di un soggetto ritenuto coinvolto, insieme ad altri, in un articolato sistema fraudolento connesso alla società Coges s.r.l., poi riqualificata dall’Ufficio come società di fatto occulta. Secondo la ricostruzione accolta dalla CTR, la società era priva di reale struttura operativa, gestita da prestanomi e utilizzata per emettere fatture per operazioni inesistenti; i proventi illeciti sarebbero stati imputabili ai soci di fatto, tra cui il ricorrente, in quota del 20% ciascuno. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento degli atti, ma la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione degli artt. 2332, 2484 e 1344 c.c., sostenendo che la nullità o invalidità della società non poteva essere affermata al di fuori dei casi tassativi di legge e che non si poteva disconoscere la natura di società di capitali per la sola presenza di illeciti fiscali; 2) nullità del giudizio per violazione del contraddittorio, perché la controversia sulla sussistenza di una società di fatto avrebbe richiesto la partecipazione di tutti i soci e della società, configurando litisconsorzio necessario; 3) nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente nella ricostruzione del reddito e dei costi presunti.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio di merito per omessa integrazione del contraddittorio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, in diversa composizione, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, riesamini l’impugnazione originaria e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. I primi e terzi motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la tassatività delle cause di nullità della società di capitali e l’impossibilità di disconoscerne la natura per ragioni diverse da quelle previste dalla legge
richiamato dal ricorrente nel medesimo argomento sulla tassatività delle cause di scioglimento/nullità e sull’impossibilità di una riqualificazione sostanziale fuori dai casi di legge
richiamato dal ricorrente per contestare la riqualificazione della società come schermo negoziale volto a realizzare un fine illecito
invocato per lamentare la violazione del contraddittorio nel giudizio di merito
art. 111 Cost.
invocato per denunciare la lesione del giusto processo per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma richiamata per dedurre nullità del procedimento e nullità della sentenza per vizi processuali e motivazionali
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della decisione tributaria
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente per contestare l’adeguatezza della motivazione della sentenza tributaria
richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte lo applica come base per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari nel processo tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la controversia investe la configurabilità o meno di una società di fatto, sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti che si assumono partecipi del rapporto sociale, perché la decisione deve essere resa nei confronti di tutti i litisconsorti.
- La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell’intero giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
- L’integrazione del contraddittorio ex art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 è necessaria anche se uno dei soggetti interessati non abbia impugnato l’atto impositivo o non sia stato destinatario di specifico avviso, quando la decisione presupponga comunque l’accertamento unitario del rapporto sociale di fatto.
- Le questioni di merito sulla tassatività delle cause di nullità della società o sulla ricostruzione del reddito restano assorbite quando il giudizio sia viziato originariamente per difetto di litisconsorzio necessario.
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