Cassazione Civile, Ordinanza n. 25173/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione immobiliare e finanziaria articolata: una società proprietaria delle quote di una controllata promette di vendere tali quote a un soggetto terzo; parallelamente viene previsto il trasferimento di un terreno alla controllata e, nel 2010, la controllata acquista il terreno con un mutuo ipotecario concesso da due banche, tra cui il ricorrente. Con la provvista del mutuo, la controllata paga parte del prezzo del terreno ed estingue un precedente finanziamento che si era accollata. Successivamente la società mutuataria diventa inadempiente e viene dichiarata fallita. Il ricorrente chiede l'ammissione al passivo per il credito da mutuo con prelazione ipotecaria e, in subordine, in chirografo per il credito restitutorio. Il giudice delegato e poi il tribunale negano l'ammissione, ritenendo l'operazione revocabile perché avente valenza "anormalmente solutoria" e pregiudizievole per i creditori. Nel ricorso per cassazione la banca deduce: 1) violazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall. per insussistenza di crediti anteriori ammessi al passivo; 2) omesso esame circa la rinuncia di tutti i crediti anteriori per finanziamenti soci; 3) violazione delle norme sulla revocatoria per avere il tribunale ritenuto sufficiente la sola scientia damni in presenza di soli creditori posteriori, quando sarebbe richiesto il consilium fraudis; 4) omesso esame sulla circostanza che il credito pregresso estinto era privilegiato e non chirografario; 5) nullità per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di ammissione in chirografo; 6) nullità per difetto di motivazione sulla domanda subordinata; 7) in subordine, violazione di varie norme perché, anche revocata l'ipoteca, il credito da somme effettivamente erogate sarebbe dovuto essere ammesso in chirografo.
La decisione
La Corte rigetta i primi quattro motivi, ritenendo: che la censura sui crediti anteriori è in parte inammissibile perché rivolta contro una motivazione svolta ad abundantiam e in parte infondata perché il tribunale aveva comunque accertato l'esistenza di debiti anteriori per finanziamenti soci, non specificamente censurati; che la doglianza sulla rinuncia ai crediti è generica e risolve una richiesta di riesame del merito; che, anche a voler ammettere l'errore sulla sufficienza della sola scientia damni in presenza di creditori posteriori, tale profilo non incide perché la decisione si fonda su una seconda autonoma ratio decidendi non efficacemente censurata; che il credito estinto era da considerarsi chirografario verso la fallita, poiché le garanzie pignoratizie riguardavano soggetti diversi dalla debitrice. Accoglie invece il sesto motivo: la formula "assorbite le ulteriori questioni" non basta a superare la domanda subordinata di ammissione in chirografo, perché il rigetto della domanda principale non escludeva l'interesse a una pronuncia sul credito restitutorio in moneta fallimentare; non ricorre omessa pronuncia ma difetto di motivazione/erroneo assorbimento. Il quinto motivo viene rigettato perché l'assorbimento vale comunque come pronuncia formale, escludendo l'omissione di pronuncia in senso stretto. Il settimo motivo è assorbito perché proposto espressamente in subordine. La Corte cassa il decreto limitatamente al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Siena in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
L'azione revocatoria richiede l'accertamento dell'eventus damni e, a seconda dei casi, della scientia damni o del consilium fraudis; il principio di non revocabilità dell'adempimento di debito scaduto vale solo per l'adempimento in senso tecnico, non per negozi discrezionali con effetto solutorio finale.
È richiamato quale base della revocatoria fallimentare esercitata dal curatore, in combinazione con l'art. 2901 c.c.
art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
Censura per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.
Censura per nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione mancante.
art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.
Censura per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Richiamato a fondamento del vizio di omessa pronuncia.
art. 132, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.
Richiamato a fondamento del vizio di motivazione apparente o mancante.
Norma sulla domanda di insinuazione al passivo proposta dal creditore.
Norma richiamata per il giudizio di opposizione allo stato passivo.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
Escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato per effetto dell'accoglimento, sia pure parziale, del ricorso.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato originario.
Massime di principio
- In materia di revocatoria ordinaria e fallimentare, il pregiudizio per i creditori sussiste anche quando l'atto non diminuisca in modo totale il patrimonio del debitore, essendo sufficiente che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito.
- Il principio di non assoggettabilità a revocatoria del pagamento di un debito scaduto opera solo per l'adempimento in senso tecnico e non per operazioni negoziali discrezionali che producono l'effetto solutorio all'esito di un assetto contrattuale complesso.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una sola di esse viene efficacemente censurata, il ricorso resta inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione se l'altra ratio resta intatta.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; non è utile attaccare passaggi svolti ad abundantiam.
- La deduzione di un fatto decisivo omesso deve essere specifica e autosufficiente; non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie.
- In sede di opposizione allo stato passivo, la domanda subordinata di ammissione al chirografo del credito restitutorio non può essere ritenuta assorbita solo perché è respinta la richiesta di ammissione con prelazione, se la motivazione del rigetto non esclude l'esistenza del credito alla restituzione delle somme effettivamente erogate.
- L'espressione "assorbite le ulteriori questioni" non esonera il giudice dal decidere sulla domanda subordinata quando questa conservi autonoma rilevanza decisoria e non sia logicamente incompatibile con il rigetto della domanda principale.
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