Sentenza del 17/07/2019 n. 19180 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Congregazione ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006, riguardante un terreno edificabile sul quale era in corso la costruzione di un fabbricato destinato al culto. Ha sostenuto, tra l'altro, che l'area dovesse beneficiare dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), poiché sin dall'inizio era inequivocabilmente destinata alla realizzazione di un edificio di culto, poi ultimato e accatastato come E/7 nel 2007. Ha inoltre invocato il giudicato formatosi su precedenti annualità e contestato la motivazione dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR della Lombardia e deciso la causa nel merito, accogliendo l'originario ricorso della Congregazione e riconoscendo l'esenzione ICI anche per l'anno 2006. La Corte ha ritenuto decisivo che l'area fosse stata concretamente e univocamente impegnata, in conformità agli strumenti urbanistici e al titolo edilizio, nella costruzione di un immobile destinato ad attività di culto, anche se durante i lavori non era ancora possibile svolgervi funzioni religiose. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
Esenzione ICI per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto.
L'esenzione può applicarsi anche all'area edificabile durante la fase di costruzione, quando l'edificazione sia univocamente e concretamente finalizzata alla realizzazione di un immobile destinato ad attività esente. Non è indispensabile che l'attività di culto sia già materialmente esercitata durante i lavori.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato formatosi su annualità diverse può vincolare l'accertamento di una circostanza di fatto comune e decisiva, come la destinazione dell'area alla costruzione di un edificio di culto, anche con riferimento all'annualità intermedia.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4
Requisiti della sentenza tributaria e obbligo di motivazione.
La censura relativa all'insufficiente motivazione della sentenza è stata assorbita a seguito dell'accoglimento dei primi due motivi.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 162
Obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento tributario.
La contestazione relativa alla mancata allegazione o riproduzione degli atti richiamati nell'avviso non è stata esaminata nel merito, poiché assorbita dall'accoglimento della domanda di esenzione.
Cassazione, sentenza n. 9787 del 2017
Per destinazione dell'immobile deve intendersi l'uso concretamente possibile in relazione alla natura del bene; l'area edificabile impegnata e assoggettata agli adempimenti necessari per edificare locali destinati ad attività esenti rientra tra gli immobili agevolati.
La destinazione rilevante non coincide necessariamente con l'utilizzo materiale già iniziato, ma può risultare dal vincolo concreto, inequivoco e non mutabile impresso all'area in vista della futura attività esente.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione tributaria durante la costruzione di un immobile destinato ad attività esente, occorre dimostrare che l'area sia stata concretamente vincolata e utilizzata per quella specifica finalità, mediante titolo edilizio, atti amministrativi, lavori effettivamente iniziati e altri elementi coerenti.
- L'assenza di utilizzazione materiale dell'immobile durante la fase di costruzione non esclude automaticamente l'esenzione, se l'attività edilizia è inequivocabilmente diretta alla realizzazione del bene destinato all'attività agevolata.
- La futura destinazione esente deve essere conforme agli strumenti urbanistici e al titolo edilizio e deve risultare non meramente eventuale o dichiarata, ma effettiva e documentabile.
- Un giudicato relativo ad altre annualità può assumere rilievo anche per un'annualità intermedia quando accerti una situazione fattuale stabile e comune ai diversi periodi d'imposta.
- L'esenzione è di stretta interpretazione, ma ciò non impedisce di applicarla alle fasi preparatorie e strumentali quando esse costituiscano parte necessaria e univoca del percorso verso la destinazione esente.
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