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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04347/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla cassa previdenziale privatizzata sulla pensione di un professionista in quiescenza, di un contributo di solidarietà relativo ai quinquenni 2009-2013 e 2014-2018. I giudici di merito avevano ritenuto illegittime tali trattenute e avevano condannato la cassa alla restituzione delle somme. In cassazione la cassa ha proposto due motivi, denunciando plurime violazioni di legge e di parametri costituzionali, sostenendo la legittimità del contributo in funzione del riequilibrio di bilancio e della stabilità della gestione, sulla base del D.Lgs. n. 509 del 1994, del regolamento interno della cassa, della delibera del 27 giugno 2013 e di varie disposizioni della L. n. 335 del 1995, della L. n. 296 del 2006, della L. n. 147 del 2013 e della L. n. 201 del 2011, oltre agli artt. 3, 23 e 38 Cost. Il pensionato non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato illegittime le trattenute e disposto la restituzione del contributo di solidarietà. La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti o regolamenti, un prelievo su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, anche se finalizzato all'equilibrio di bilancio, perché un simile prelievo integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Le ulteriori deduzioni della cassa, contenute anche nella memoria, sono state ritenute non nuove e non idonee a mutare l'orientamento consolidato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti interni, un prelievo patrimoniale su pensioni già liquidate in base ai criteri vigenti.

  • Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, art. 22

    Il regolamento interno non può legittimare un contributo di solidarietà incompatibile con il principio del pro rata e riservato alla legge come prestazione patrimoniale imposta.

  • Delibera 27 giugno 2013

    La delibera è stata ritenuta inidonea a imporre validamente la trattenuta sulla pensione già determinata.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    Richiamata quale parametro normativo nel quadro della disciplina previdenziale, senza mutare l'esito di illegittimità della trattenuta.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo, ma non ritenuta idonea a superare il principio del pro rata e la riserva di legge.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    Richiamata nel quadro normativo invocato dalla cassa a sostegno della trattenuta.

  • L. n. 201 del 2011, art. 24

    Richiamata tra le norme invocate dalla ricorrente.

  • Artt. 3, 23 e 38 Cost.

    L'art. 23 Cost. è decisivo: il contributo di solidarietà, incidendo su una pensione già determinata, costituisce prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge; gli altri parametri costituzionali sono stati evocati nel ricorso ma non hanno condotto a una diversa conclusione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama i precedenti consolidati e rinvia integralmente alle loro ragioni anche ai sensi di questa norma.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento per dichiarare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono, mediante regolamenti o delibere interne, imporre contributi di solidarietà o altre trattenute su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, se tali prelievi incidono sul trattamento in sé e non sui criteri di determinazione della prestazione.
  • Un prelievo patrimoniale incidente su un trattamento pensionistico già consolidato, quando non trovi un fondamento immediato nella legge, integra una prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
  • La finalità di assicurare l'equilibrio di bilancio o la stabilità della gestione dell'ente non basta, da sola, a legittimare un contributo di solidarietà sulle pensioni già determinate, se l'intervento altera retroattivamente il quantum della prestazione.
  • Quando il ricorso ripropone questioni già risolte da orientamento consolidato e la memoria non introduce elementi nuovi, la Corte può rigettare il ricorso facendo espresso rinvio ai precedenti conformi.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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