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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26587/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La società ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la giurisdizione del giudice ordinario su una domanda risarcitoria proposta dalla proprietaria di un fondo, poi indicata come succeduta da altra persona, per asserita occupazione appropriativa del bene nell'ambito di lavori eseguiti dal RTI di cui la ricorrente faceva parte per conto del consorzio. Nel merito, la Corte territoriale aveva ritenuto che il consorzio non fosse responsabile, poiché il RTI era stato delegato anche a compiere in nome proprio le operazioni inerenti alle procedure espropriative e alle correlate occupazioni, in forza di una concessione traslativa. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 2) l'erroneità della decisione per avere escluso la responsabilità esclusiva del consorzio; 3) l'erroneità per avere escluso la responsabilità solidale del consorzio; 4) l'erroneità per non avere applicato l'art. 42 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e l'art. 113 l. reg. 12 maggio 2010, n. 11, norme dalle quali la ricorrente traeva ulteriori profili di responsabilità del consorzio; 5) l'erroneità della statuizione sulle spese, che avrebbero dovuto essere compensate anziché poste a suo carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla giurisdizione, affermando che, in base all'epoca di instaurazione della lite, la domanda risarcitoria per occupazione appropriativa rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario secondo il criterio anteriore alla riforma del 2000, poiché le controversie instaurate prima del 1° luglio 1998 restano devolute al giudice ordinario, mentre quelle successive al 10 agosto 2000 rientrano nella giurisdizione amministrativa. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quarto perché non specificamente confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre doglianze già esposte in appello senza critica puntuale alle ragioni della decisione; ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, ricordando che la censura delle spese è ammissibile solo se vi sia violazione del principio di soccombenza, cioè se le spese siano poste a carico della parte vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    "vizio di cui all'art. 360, comma1, n. 1, cod. proc. civ."

    La Corte ha ricordato che il motivo attinente alla giurisdizione è esaminabile anche in sede di legittimità.

  • art. 374, comma 1, c.p.c.

    "il collegio è abilitato alla stregua dell'art. 374, comma 1, cod. proc. civ."

    La Corte ha affermato la propria possibilità di esaminare il motivo di giurisdizione.

  • art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80

    "come riformulato dall'art. 7 l. 21 luglio 2000, n. 205"

    La norma è richiamata come base del riparto di giurisdizione per le controversie risarcitorie da occupazione appropriativa instaurate dopo la riforma del 2000.

  • art. 7 l. 21 luglio 2000, n. 205

    "data di entrata in vigore dell'art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come riformulato dall'art. 7 l. 21 luglio 2000, n. 205"

    La Corte indica tale novella come spartiacque temporale per la giurisdizione nelle occupazioni appropriative.

  • art. 42 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere la responsabilità del consorzio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 113 l. reg. 12 maggio 2010, n. 11

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere la responsabilità del consorzio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie risarcitorie da occupazione appropriativa, il riparto di giurisdizione dipende dall'epoca di instaurazione della lite: per le controversie iniziate prima del 1° luglio 1998 opera il criterio tradizionale con giurisdizione del giudice ordinario, mentre per quelle instaurate dal 10 agosto 2000 la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che si limiti a riproporre le medesime argomentazioni già svolte nei gradi di merito senza confutare puntualmente le ragioni poste a fondamento della decisione.
  • La censura sulla ripartizione della responsabilità tra più soggetti è inammissibile se non si misura con l'affermazione decisiva del giudice di merito circa il titolo e la struttura del rapporto, limitandosi a reiterare doglianze astratte.
  • La statuizione sulle spese è censurabile in cassazione solo quando violi il principio di soccombenza, ossia quando le spese siano poste a carico della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioniResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

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