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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18076/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

Il contribuente aveva promosso un giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 per ottenere l’attuazione di una precedente sentenza tributaria passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 50% delle imposte versate per gli anni 2002 e 2003 ai sensi dell’art. 1, comma 1011, L. n. 296 del 2006, in relazione a un insediamento produttivo ubicato in area colpita dagli eventi calamitosi del 2002. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto l’istanza di ottemperanza, ritenendo che l’Ufficio non potesse opporre, in quella sede, la questione della compatibilità della misura agevolativa con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato, perché sul diritto al rimborso era già intervenuto il giudicato, e aveva nominato un commissario ad acta. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE, della decisione della Commissione europea C(2015) 5549, degli artt. 11 e 12 del Reg. CEE n. 659/1999, nonché degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto considerare la questione degli aiuti di Stato e la decisione europea di sospensione/incompatibilità; con il secondo motivo, non illustrato, ha denunciato violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 295 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile l’eccezione di inammissibilità sollevata dal contribuente, ha accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché privo di illustrazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, affinché riesaminasse la controversia verificando la compatibilità del beneficio fiscale con il diritto dell’Unione e motivando adeguatamente, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio di ottemperanza tributaria sono ammissibili non solo le censure relative alla violazione delle norme che disciplinano quel giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo del giudice dell’ottemperanza, incluso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato e l’omesso esame di pretese che avrebbero dovuto trovare ingresso in quella sede.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il paradigma del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge invocato dall’Agenzia.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il paradigma del motivo dedotto per violazione processuale; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata illustrazione.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    La Corte ha richiamato la disciplina sugli aiuti di Stato, ritenendo che le decisioni della Commissione europea in materia, inclusa la sospensione della misura, siano vincolanti e incidano sull’erogazione del beneficio.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno non impedisce al giudice dell’ottemperanza di verificare la portata precettiva della sentenza da eseguire alla luce di sopravvenienze o limiti derivanti dal diritto unionale, nei limiti della funzione attuativa del giudizio.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla formazione del giudicato formale, che tuttavia non esclude i poteri del giudice dell’ottemperanza di precisare il contenuto dell’obbligo da eseguire.

  • art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma processuale tributaria invocata nel secondo motivo, dichiarato inammissibile perché non illustrato.

  • art. 295 c.p.c.

    Norma richiamata nel secondo motivo, che non è stata esaminata nel merito per inammissibilità della censura.

  • art. 1, comma 1011, L. n. 296 del 2006

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio fiscale oggetto della pretesa di rimborso, riconosciuta dalla precedente sentenza passata in giudicato.

  • Reg. CEE n. 659 del 1999

    Richiamato per la disciplina del controllo sugli aiuti di Stato e per l’efficacia dell’ingiunzione di sospensione disposta dalla Commissione europea.

  • Decisione della Commissione europea C(2015) 5549

    Ha dichiarato incompatibili con il mercato interno gli aiuti fiscali e contributivi connessi a calamità naturali; la Corte ha ritenuto che il giudice nazionale debba tenerne conto anche in ottemperanza.

  • Decisione della Commissione europea del 17 ottobre 2012 C(2012) 7128

    Ha avviato la procedura di esame e ingiunto la sospensione degli aiuti; la Corte ha attribuito a tale sospensione efficacia vincolante anche per il giudice nazionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non si limita a un’esecuzione meramente meccanica del giudicato, ma può e deve precisarne il contenuto effettivo, verificando tutti i presupposti necessari per dare concreta attuazione alla sentenza da eseguire.
  • L’autorità del giudicato non impedisce, in sede di ottemperanza, il controllo sulla compatibilità del comando giudiziale con un vincolo europeo sopravvenuto o già operante, quando ciò sia necessario a evitare l’erogazione di un aiuto di Stato vietato o sospeso.
  • L’ingiunzione di sospensione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato è immediatamente vincolante per i giudici nazionali e impedisce l’erogazione del beneficio fino alla decisione finale sulla compatibilità.
  • La successiva eventuale decisione della Commissione che dichiari compatibile un aiuto non regolarizza automaticamente i pagamenti effettuati in violazione della precedente clausola di sospensione.
  • Nel ricorso per cassazione, un motivo soltanto enunciato e non sviluppato in modo argomentato è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileTributiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

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