Cassazione Civile, Ordinanza n. 01498/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 1.420,00, oltre accessori e spese, relativo a consumi elettrici. Il destinatario del decreto proponeva opposizione sostenendo l’inesistenza della pretesa creditoria, sulla base della corrispondenza intercorsa e della documentazione prodotta. Il giudice di pace accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. In appello, la società creditrice insisteva per l’improcedibilità dell’opposizione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie in materia di energia; il tribunale accoglieva l’appello, dichiarando improcedibile l’opposizione e confermando il decreto ingiuntivo. In cassazione l’opponente deduceva: 1) violazione dell’art. 3 TICO, assumendo che l’obbligo di attivare la conciliazione graverebbe solo sul cliente che promuova giudizio contro il gestore, non già sull’opponente destinatario di decreto ingiuntivo; 2) nullità della sentenza per non avere il giudice d’appello sospeso il giudizio e assegnato un termine per esperire la conciliazione, dovendosi qualificare la mancata conciliazione come improcedibilità sanabile e non come improponibilità.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo che nelle controversie su forniture di energia elettrica e gas soggette al TICO l’onere di attivare la procedura conciliativa incombe sul cliente o utente finale, anche quando questi agisca in opposizione a decreto ingiuntivo; l’opposto gestore non è tenuto ad attivarla. Accoglie invece il secondo motivo: richiamando il principio delle Sezioni Unite in tema di conciliazione obbligatoria, ribadisce che il mancato esperimento del tentativo obbligatorio comporta improcedibilità della domanda, non improponibilità, e che il giudice deve sospendere il processo e fissare un termine per consentire l’esperimento della procedura, facendo salvi gli effetti della domanda. Poiché il tribunale non ha applicato tale meccanismo, la sentenza viene cassata in relazione al secondo motivo con rinvio al Tribunale di Parma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
viene utilizzato come parametro dei vizi denunciati: violazione di legge per il primo motivo e nullità della sentenza per il secondo.
art. 3 TICO
prevede, per le controversie in materia di energia elettrica e gas, la condizione di procedibilità rappresentata dal preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione.
art. 6, comma 1, TICO
onera il cliente o utente finale ad attivare la procedura di conciliazione; non attribuisce tale onere all’operatore o gestore quando sia quest’ultimo a voler agire in giudizio.
art. 2, comma 24, lett. b), L. 481/1995
richiamato come base normativa della disciplina delle procedure conciliative nei servizi di pubblica utilità.
art. 141, sesto comma, lett. c), Codice del consumo
richiamato per corroborare la disciplina delle procedure conciliative in materia di rapporti di utenza/consumo.
richiamato per distinguere la mediazione obbligatoria dalla conciliazione settoriale; in mediazione l’omesso esperimento determina improcedibilità.
art. 3, D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014
richiamato dal ricorrente per sostenere l’analogia con istituti di giustizia complementare che comportano una sospensione del processo per consentire il previo esperimento della procedura.
menzionata nel passaggio sulle Sezioni Unite in tema di telecomunicazioni, quale disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione.
richiamato in via comparativa come esempio di disciplina di conciliazione obbligatoria esaminata dalle Sezioni Unite.
delibera ARERA n. 209/2016
individua il TICO e conferma che l’iniziativa della conciliazione spetta al cliente finale.
art. 7 delibera ARERA n. 209/2016
prevede espressamente che l’iniziativa della domanda di conciliazione sia riservata al solo cliente finale.
art. 8 delibera ARERA n. 209/2016
stabilisce il previo reclamo all’operatore o gestore come condizione e requisito di ammissibilità della domanda.
richiamato anche per il principio per cui il mancato esperimento della procedura obbligatoria determina improcedibilità e non improponibilità.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla fornitura di energia elettrica e gas soggette al TICO, l’obbligo di attivare il preventivo tentativo di conciliazione grava sul cliente o utente finale, cioè sulla parte che intenda introdurre il giudizio di merito; non grava sul gestore o fornitore che abbia promosso il decreto ingiuntivo e sia poi convenuto in opposizione.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando la disciplina settoriale prevede una conciliazione obbligatoria come condizione di procedibilità, la parte opponente assume la posizione processuale sostanziale di attore ai fini dell’onere di attivazione della procedura.
- Il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione determina improcedibilità della domanda, non improponibilità; il giudice, prima di definire il giudizio in rito, deve sospendere il processo e assegnare un termine per consentire alle parti di esperire la procedura, salvo gli effetti della domanda giudiziale.
- La disciplina della conciliazione obbligatoria in materia di energia e gas va letta in coerenza con quella dei servizi di pubblica utilità e con le regole regolatorie ARERA, che riservano l’iniziativa conciliativa al cliente finale e subordinano l’accesso al giudizio al previo reclamo e tentativo di composizione stragiudiziale.
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