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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31549/2026 del 18/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il controllo di legittimità su un'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a due indagati. Uno era ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, quale partecipe di un clan camorristico, e anche di due episodi estorsivi in danno di una società e di una ditta; l'altro era ritenuto gravemente indiziato del solo reato associativo. I fatti valorizzati dal giudice cautelare provenivano soprattutto da intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate in un covo del sodalizio, oltre che da dichiarazioni di collaboratori di giustizia. I ricorsi contestavano, per il primo indagato, l'uso delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni accusatorie di terzi come riscontri, sostenendo che mancassero gravi indizi per la partecipazione mafiosa e che, comunque, il ruolo associativo fosse temporalmente limitato; inoltre si censurava la ricostruzione della tentata estorsione, prospettando una mera condotta occasionale, al più riconducibile a favoreggiamento. Per il secondo indagato si deduceva illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che non fosse individuato un ruolo specifico di partecipe del sodalizio, che mancassero elementi di stabile inserimento e che le condotte valorizzate fossero, al più, sintomatiche di favoreggiamento personale e non di partecipazione mafiosa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, per il primo indagato, il tribunale del riesame avesse motivato in modo logicamente coerente la sussistenza dei gravi indizi sia della partecipazione al sodalizio sia della tentata estorsione, valorizzando la convergenza tra intercettazioni e dichiarazioni del collaboratore di giustizia; ha escluso che vi fosse un travisamento delle dichiarazioni e ha qualificato le censure come in larga parte meramente fattuali e non scrutinabili in cassazione. Per il secondo indagato, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata si fosse conformata al consolidato principio secondo cui la partecipazione all'associazione mafiosa richiede uno stabile inserimento nella struttura organizzativa e una messa a disposizione in favore del sodalizio: nel caso concreto, le intercettazioni mostravano la disponibilità dell'indagato a procurare armi e a compiere atti di danneggiamento funzionali al programma del clan, sicché era corretta l'esclusione della più tenue ipotesi di favoreggiamento personale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese in conversazioni intercettate, quando siano captate legittimamente e valutate come attendibili, sono liberamente apprezzabili dal giudice secondo i criteri ordinari di valutazione della prova e non sono soggette, per il solo fatto di contenere accuse a carico di terzi, alla disciplina speciale dei riscontri prevista per la chiamata di correo.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non richiedono riscontri "autosufficienti": è sufficiente qualunque elemento probatorio o logico indipendente che abbia valenza individualizzante e colleghi il fatto-reato anche al singolo imputato.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una diversa lettura del contenuto delle intercettazioni se non si denuncia un effettivo travisamento del dato testuale; altrimenti la censura resta meramente fattuale e quindi inammissibile.
  • La partecipazione all'associazione di tipo mafioso si configura quando l'agente sia stabilmente inserito nella struttura del sodalizio e si ponga consapevolmente e sistematicamente a disposizione del gruppo per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
  • Ai fini della partecipazione mafiosa non è decisivo che il singolo reato-fine programmato sia poi consumato: ciò che rileva è la dichiarata e concreta adesione del soggetto agli ordini del clan, se sintomatica di stabile messa a disposizione.
  • La distinzione tra partecipazione mafiosa e favoreggiamento personale dipende dal tipo di contributo prestato: la prima richiede inserimento organico e continuità funzionale, mentre la seconda presuppone un aiuto occasionale e sporadico a favore di un autore di reati o per eludere le indagini.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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