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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17065/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente dell'INPS impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre mesi, irrogata per la lavorazione di pratiche di riscatto contributivo ritenute irregolari. Sosteneva che gli addebiti fossero illegittimi perché riferiti a compiti svolti nel solo segmento istruttorio, senza che egli fosse responsabile del procedimento o del provvedimento finale; deduceva inoltre che aveva operato sotto il controllo dei superiori che avevano sottoscritto i provvedimenti e che non gli potevano essere opposte disposizioni interne dell'ente. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il singolo operatore resti responsabile, nei limiti delle mansioni assegnate, anche se inserito in un procedimento articolato e controllato a campione. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione degli artt. 4, 5 e 6 della l. n. 241 del 1990, assumendo che mancasse il presupposto della responsabilità individuale e che si trattasse di meri compiti materiali e non frazionabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, da un lato, che non poteva essere censurata per violazione di legge la normativa interna dell'ente richiamata come circolari e messaggi, non aventi valore di fonte primaria; dall'altro, che il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva accertato che la responsabilità del lavoratore riguardava proprio l'istruttoria di sua competenza. La Corte ha quindi ribadito che, nelle attività procedurali sequenziali, ciascun soggetto risponde della fase affidatagli, senza che la possibile responsabilità del responsabile del procedimento escluda quella del singolo operatore. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura era formalmente proposta come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata e quindi fosse inammissibile.

  • artt. 4, 5 e 6 l. n. 241 del 1990

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'assenza di responsabilità individuale in mancanza della qualità di responsabile del procedimento; la Corte non ne ha accolto la lettura, valorizzando la responsabilità del singolo per la fase procedimentale di propria competenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 3, comma 4, regolamento di disciplina INPS

    Norma interna richiamata nella contestazione disciplinare, utilizzata per descrivere gli addebiti mossi al lavoratore.

  • art. 13 l. n. 1338 del 1962

    Indicato quale base delle pratiche di riscatto lavorate dal dipendente e oggetto delle contestazioni disciplinari.

Massime di principio

  • Nelle attività amministrative o procedurali articolate in fasi successive, la responsabilità disciplinare del lavoratore può riguardare anche il solo segmento di attività a lui affidato, senza che sia necessaria la qualifica di responsabile dell'intero procedimento o del provvedimento finale.
  • La possibile responsabilità del superiore gerarchico o del responsabile del procedimento non esclude, di per sé, la concorrente responsabilità del singolo operatore per le irregolarità commesse nella fase di propria competenza.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che invochi la violazione di fonti prive di rango normativo primario come circolari o messaggi interni, quando tali atti siano usati come meri parametri organizzativi o procedurali.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione dei fatti e dell'istruttoria compiuta nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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