Cassazione Civile, Ordinanza n. 33915/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondati sia il vizio di ultrapetizione sia la violazione del giudicato. Ha invece dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità/autosufficienza e ha assorbito il secondo e il terzo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di fondo ha convenuto in giudizio il vicino chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla deviazione di un ruscello, che avrebbe invaso la sua proprietà e reso impossibile il passaggio su una strada interpoderale. In primo grado la domanda è stata accolta solo in minima parte con condanna al pagamento di una somma modesta. In appello il giudice di merito, valorizzando una precedente sentenza penale di condanna dell'autore della deviazione del ruscello, ha riformato parzialmente la decisione e ha imposto anche il ripristino della strada interpoderale pedonale e la realizzazione di un guado. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione del giudicato, sostenendo che il ripristino della strada non era stato domandato e che il giudicato penale non copriva l'esistenza né l'interruzione della strada; 2) violazione delle regole di valutazione della prova e delle presunzioni, perché le consulenze tecniche non avrebbero accertato l'esistenza della stradella; 3) omesso esame del giudicato penale sul punto della stradella; 4) violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché la Corte d'appello non avrebbe dichiarato inammissibile integralmente l'appello avversario.
Norme richiamate
È il parametro formale dei motivi di ricorso evocato dalle parti per censurare violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
La Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice di merito non può pronunciarsi su una domanda o su un profilo non devoluto.
È invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e delle consulenze tecniche; la Corte non accoglie tale censura, perché assorbita dal motivo accolto.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'uso delle presunzioni; la Corte non decide nel merito di tale censura, poiché assorbita.
La Corte ribadisce che l'inammissibilità dell'appello deve essere dedotta in modo specifico e autosufficiente, trascrivendo i contenuti essenziali dell'atto di appello e indicando puntualmente le ragioni della denunciata violazione.
artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
Indicano il rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso.
Il ricorso deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza; la censura è inammissibile se non espone in modo chiaro e completo gli atti e i fatti processuali rilevanti.
È il reato per cui il ricorrente era stato condannato in sede penale; la sentenza penale è stata utilizzata come precedente in punto di accertamento della deviazione del ruscello.
Massime di principio
- La sentenza penale di condanna con statuizione generica al risarcimento non accerta automaticamente l'esistenza concreta di ogni specifico danno lamentato in sede civile: resta al giudice civile l'accertamento dell'an e del quantum del pregiudizio, salvo il limite della potenziale capacità lesiva del fatto e del nesso causale in termini probabilistici.
- Il giudicato penale può coprire solo i fatti effettivamente accertati nella decisione penale; non può essere esteso, per interpretazione analogica o presuntiva, a circostanze materiali non esaminate o desumibili solo indirettamente dagli atti richiamati in quella sede.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste quando il giudice di merito si pronunci su un profilo di domanda che non risulta ritualmente introdotto o devoluto al giudizio.
- La censura di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. in cassazione richiede un ricorso autosufficiente e specifico: non è sufficiente richiamare in modo generico la motivazione della sentenza impugnata, ma occorre riprodurre i passaggi essenziali dell'atto di appello e mostrare in concreto il difetto dei requisiti di contenuto forma.
- Quando una censura principale è accolta perché assorbente, le doglianze ulteriori restano assorbite e non richiedono decisione nel merito.
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