Cassazione Civile, Ordinanza n. 23139/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando che tutti e sette i motivi erano inammissibili o manifestamente infondati. Ha confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle somme stabilite dalla Corte d'appello e ha posto a suo carico le spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controparti, oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (parte ereditaria)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di un testamento olografo, con cui il de cuius aveva istituito, nei limiti della disponibile, due soggetti quali eredi. Il Tribunale aveva dichiarato nullo il testamento e condannato gli istituiti eredi al risarcimento dei danni e alle spese. In appello, uno dei soccombenti aveva poi transatto con gli impugnanti, pagando quanto dovuto e rinunciando all'appello, ma la transazione non era stata considerata idonea a incidere sui rapporti processuali con l'altro coobbligato. Successivamente, il coerede che aveva pagato l'intero importo delle spese legali aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la metà nei confronti della ricorrente, la quale aveva proposto opposizione eccependo compensazione per un controcredito derivante da rate di mutuo pagate in sua vece e sostenendo l'opponibilità della transazione ai fini del riparto delle spese. In appello, la Corte territoriale aveva accolto l'impugnazione del coobbligato e rigettato l'appello incidentale della ricorrente, condannandola al pagamento della somma richiesta e delle spese. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme sul giudicato e sulla correzione di errore materiale in relazione alla liquidazione delle spese generali; 2) violazione delle norme sulla compensazione e sulla transazione, sostenendo che l'estinzione parziale del debito per compensazione non fosse una transazione; 3) violazione dell'onere della prova per il mancato esame dei documenti relativi al controcredito da mutuo; 4) violazione delle norme sulla transazione intercorsa con gli altri coeredi e sui rapporti obbligatori; 5) vizio motivazionale per omesso esame di fatti e motivi di appello; 6) violazione delle norme sul rito sommario e sulla conversione del rito; 7) violazione dell'art. 91 c.p.c. per mancata compensazione delle spese di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, per genericità, difetto di specificità, richiesta di rivalutazione del merito, mancato rispetto dell'onere di indicare specificamente gli atti e i documenti, e perché le censure, ove formulate, tendevano a contestare apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. Ha inoltre ribadito che il rimborso delle spese generali spetta all'avvocato automaticamente e che la mancata espressa menzione può essere rimediata in via di correzione materiale; che la deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l'erronea attribuzione dell'onere della prova, non la valutazione delle prove; e che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure ex art. 360 c.p.c. sono state ritenute inammissibili quando miravano a rivalutare il merito o a formulare doglianze generiche e non specificamente sviluppate.
Evocato in relazione al giudicato della sentenza d'appello nella causa testamentaria; la Corte ha osservato che il giudicato era inconferente rispetto alla questione delle spese generali, rimediabile con correzione di errore materiale.
Richiamato insieme al giudicato; la Corte ha escluso che potesse essere utilmente invocato per contestare l'omessa espressa liquidazione delle spese generali.
La Corte ha affermato che la correzione dell'omessa indicazione delle spese generali è rimedio ammissibile e non mezzo di impugnazione, sicché la norma era mal invocata.
Richiamato nel primo motivo senza una compiuta censura; la Corte ha dichiarato sul punto il motivo inammissibile per totale silenzio argomentativo.
Evocati in modo non chiarito nel primo motivo; la Corte ha ritenuto la censura incomprensibile e non argomentata.
Richiamato per sostenere l'estinzione parziale del debito per compensazione; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché richiedeva una rivalutazione dei fatti e delle prove.
Richiamato per negare che la compensazione o il regolamento dei rapporti tra le parti integrassero una transazione; la Corte non ha accolto la censura per inammissibilità.
La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice abbia attribuito l'onus probandi alla parte sbagliata; se la censura mira solo a contestare la valutazione delle prove, è inammissibile.
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che non indicavano con precisione documenti, capitoli di prova e contenuto degli atti rilevanti.
artt. 1965 c.c., 1292 c.c., 306 c.p.c., 1218 c.c., 1175 c.c., 1176 c.c.
Richiamati nel quarto motivo sulla transazione e sui rapporti obbligatori, ma ritenuti mal evocati perché la censura mirava a ottenere un riesame del fatto e non evidenziava un vero errore di diritto.
Richiamato nel sesto motivo per contestare il rito sommario; la Corte ha ritenuto la censura generica e non specificamente supportata.
Evocato per lamentare la trasformazione del rito; la Corte ha escluso che la doglianza fosse specificamente articolata e rilevante nel caso concreto.
La mancata compensazione delle spese di appello non è censurabile in cassazione perché la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il rimborso delle spese generali spettante al difensore opera automaticamente ex lege e può essere riconosciuto anche in assenza di un'espressa menzione nel dispositivo, potendo l'omissione essere corretta con il rimedio dell'errore materiale.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie; non è invece deducibile per contestare la sola valutazione delle risultanze istruttorie.
- In cassazione è necessario rispettare puntualmente l'onere di specificazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando documenti, atti e capitoli di prova rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La deduzione di vizi motivazionali o di errori di rito non può essere utilizzata per sollecitare un nuovo esame del merito o una diversa ponderazione delle prove, attività riservate al giudice di merito.
- La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è, di regola, sindacabile in cassazione come vizio di motivazione.
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