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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12477/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto di locazione relativo a un immobile nel quale la conduttrice svolgeva attività di sala giochi. La locatrice aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accertamento dell'illegittimità del recesso/disdetta operato dalla conduttrice alla prima scadenza, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dei canoni fino alla successiva consensuale risoluzione e al risarcimento dei danni. La conduttrice ricorre in cassazione con cinque motivi: 1) deduce violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. sostenendo che la revoca della licenza o il diniego di rinnovo per l'attività di sala giochi sarebbero stati fatti incontestati e pacifici; 2) lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1256, 1463, 2697, 2727 e 2729 c.c., contestando l'uso di presunzioni da parte della Corte territoriale per desumere la volontà della conduttrice di proseguire il rapporto nonostante la sopravvenuta disciplina impeditiva; 3) deduce violazione degli artt. 116 e 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., oltre a omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la motivazione sull'assenza di risoluzione per impossibilità sopravvenuta sarebbe apparente; 4) invoca violazione degli artt. 1467, 1362, 1363, 1366 e 1374 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che fosse venuta meno una presupposizione implicita del contratto, cioè la possibilità di continuare l'attività di sala giochi; 5) denuncia violazione dell'art. 1372 c.c. e dei medesimi vizi motivazionali, affermando che l'escussione della fideiussione da parte della locatrice dimostrerebbe la volontà di non proseguire il rapporto contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non specificava adeguatamente il preteso comportamento di non contestazione della controparte e comunque ometteva di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto inammissibili anche gli altri motivi perché miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, senza denunciare correttamente violazioni di legge o vizi motivazionali nei limiti consentiti in cassazione. In particolare, ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo coerente: la disdetta era tardiva, il recesso era immotivato, non risultava provata la concreta revoca o il mancato rinnovo della licenza, non vi era prova che le parti avessero subordinato il rapporto alla perdurante possibilità di svolgere l'attività di sala giochi, e l'escussione della fideiussione non valeva a dimostrare una volontà risolutiva della locatrice. La ricorrente è stata inoltre condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiara espressamente di non dover osservare la regola sull'acquisizione della prova o decide su prove non introdotte dalle parti, non già quando apprezza diversamente le prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice disattende il principio di libera valutazione delle prove in assenza di deroga legale o valuta con prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime; non basta contestare il diverso peso attribuito agli elementi probatori.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la contestazione dei fatti di causa, ma la censura è stata reputata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1256 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta impossibilità sopravvenuta, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 1463 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, ma la Corte ha escluso che i presupposti fossero stati provati.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata rispetto alla scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni, ma la censura è stata ritenuta diretta a una rilettura del merito.

  • art. 2729 c.c.

    La doglianza presuntiva è stata ritenuta non conforme ai criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione apparente è configurabile solo quando manchi realmente il minimo contenuto argomentativo; nel caso concreto la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta sufficiente e comprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il richiamo alla norma è stato reputato improprio e non idoneo a dimostrare un vizio di legittimità, in assenza di effettiva critica ai passaggi motivazionali.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al minimo costituzionale della motivazione, ma la sentenza impugnata è stata ritenuta adeguatamente motivata.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione del contratto, ma le censure sono state considerate una mera rilettura arbitraria del testo negoziale.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato unitamente agli altri criteri ermeneutici, senza dimostrare uno scostamento del giudice di merito dai canoni legali.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato per la buona fede nell'interpretazione, ma senza specifica dimostrazione di violazione.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia vincolante del contratto e alla pretesa volontà della locatrice di sciogliere il rapporto, ma la Corte ha escluso che l'escussione della fideiussione valesse come manifestazione negoziale risolutiva.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato per sostenere la presupposizione implicita del rapporto, ma la Corte ha escluso che tale presupposto fosse stato pattuito.

  • art. 1467 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il venir meno della presupposizione o l'alterazione dell'equilibrio contrattuale, senza accoglimento della censura.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure ex nn. 3, 4 e 5 sono state dichiarate inammissibili perché formulate come critica al merito e non come corretta deduzione di vizi di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: la censura è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte o abbia disatteso il regime legale di valutazione della prova.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice di merito riparta erroneamente l'onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare l'esito dell'apprezzamento delle prove.
  • L'omessa o apparente motivazione ricorre solo se il provvedimento sia privo del nucleo argomentativo minimo; non basta che la parte ricorrente preferisca una diversa interpretazione delle clausole contrattuali o dei fatti di causa.
  • In tema di locazione, la semplice prosecuzione del rapporto e il silenzio del conduttore non bastano, di per sé, a dimostrare la risoluzione del contratto o il venir meno di una presupposizione, se il giudice di merito ha accertato l'assenza di una specifica pattuizione e la mancata prova dei fatti dedotti.
  • L'interpretazione del contratto effettuata dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per contrapposizione di una lettura alternativa e soggettivamente più persuasiva.
  • L'escussione di una fideiussione prevista a garanzia di eventuali danni non equivale automaticamente a manifestazione negoziale di volontà di sciogliere il rapporto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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