Cassazione Penale, Sentenza n. 41500/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato il riesame e confermato la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per i reati connessi alla detenzione e cessione di stupefacenti (artt. 81, comma 2, 110 c.p., 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990), con quattro censure: 1) violazione dell'art. 291 c.p.p. perché la misura sarebbe stata applicata per un fatto diverso rispetto alla contestazione cautelare (trasformazione della cocaina in crack vs detenzione per spaccio di cocaina e marijuana); 2) violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b) per mancata autonoma motivazione del Tribunale rispetto all'ordinanza genetica e insufficienza probatoria (identificazione del soggetto "Antonio Salumiere Alliste", natura della sostanza biancastra); 3) errata applicazione delle norme penali (concorso e qualificazione dell'attività di narcotraffico) e critica alla valutazione degli indizi (separazione delle partite di droga, assenza di reagenti per crack, rilevanza della mera presenza di terzi); 4) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere (mancata valutazione proporzionata e alternative meno afflittive).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. Sul merito la Corte ha ritenuto che: la misura cautelare è stata applicata per lo stesso fatto contestato (detenzione a fine di spaccio) e i giudici di merito hanno correttamente precisato che la cocaina veniva trasformata in crack nel laboratorio; il Tribunale del riesame non era tenuto a offrire una motivazione autonoma nei termini invocati, trattandosi di decisione di riesame e non di provvedimento inaudita altera parte; la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove indiziarie e delle ricostruzioni fattuali; la misura della custodia in carcere è stata adeguatamente motivata con riferimento al pericolo concreto e attuale di recidiva, alla professionalità dell'attività e al pregresso specifico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 291, comma 1, cod. proc. pen.
presente nel testo come art. 291, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione: la misura è stata applicata per il medesimo fatto contestato (detenzione a fini di spaccio) e i giudici di merito hanno specificato la trasformazione della cocaina in crack come modalità dello stesso fatto
art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
presente nel testo come art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
La Corte ha ricordato che l'autonoma motivazione richiesta dall'art. 292, comma 2, riguarda la decisione che dispone la misura inaudita altera parte; nel riesame confermativo non è prevista la stessa forma di motivazione autonoma a pena di nullità
artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
presente nel testo come artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamate per la qualificazione dei reati (concorso e fattispecie di stupefacenti). La Corte ha escluso che la censura richiesta potesse tradursi in una diversa valutazione degli indizi, prerogativa del giudice di merito
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
presente nel testo come art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Citato dal ricorrente nella critica di applicazione normativa; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa all'errata applicazione delle norme sulla partecipazione e sulla pena accessoria, ritenendo prematura la rilettura dei fatti in sede di legittimità
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
presente nel testo come art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è competente a rinnovare la valutazione delle risultanze di fatto o degli indizi: le censure che si risolvono in una diversa lettura probatoria sono inammissibili
- Per contestare la legittimità della misura cautelare in cassazione occorre denunciare una violazione normativa specifica o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; semplici argomentazioni alternate sui fatti non sono sufficienti
- La presunta violazione del principio della domanda cautelare (art. 291 c.p.p.) è rilevabile solo se la misura è stata applicata per un nucleo fattuale difforme rispetto a quello indicato nella richiesta del pubblico ministero: va provata la discrepanza sostanziale tra domanda e provvedimento
- Nel giudizio di riesame (Tribunale del riesame) non è sempre richiesta una motivazione completamente autonoma rispetto all'ordinanza genetica; la richiesta di motivazione autonoma con tali caratteristiche è propria delle decisioni adottate inaudita altera parte
- Per far valere l'insussistenza delle esigenze cautelari è necessario dimostrare errori di diritto o la manifesta illogicità della motivazione; non è sufficiente proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del rischio
- Quando si impugna un provvedimento cautelare collegato a sequestri e perquisizioni, è utile puntare su profili processuali verificabili (vizi formali, difetto della contestazione cautelare, violazioni procedurali nel sequestro) più che su una rinnovata valutazione degli indici di responsabilità
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