Cassazione Civile, Ordinanza n. 07210/2024 del 18/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dirigente medico di struttura complessa che chiedeva il risarcimento del danno per l'eccessivo differimento delle ferie non fruite nel tempo programmato. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato integralmente la domanda ritenendo che, per i dirigenti medici di struttura complessa, il tempo di lavoro e la fruizione delle ferie siano in larga misura autodeterminati in relazione alle esigenze della struttura e ai programmi da realizzare, e che nel caso concreto non vi fossero state richieste di ferie negate né prove di eccezionali e obiettive necessità aziendali ostative alla fruizione. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) falsa applicazione della disciplina nazionale e comunitaria sul diritto al riposo e della contrattazione collettiva, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito al dirigente il potere di autodeterminare i riposi; 2) falsa applicazione della disciplina sul riposo, della contrattazione collettiva e omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato un accordo sindacale e un programma di smaltimento ferie che, secondo il ricorrente, avrebbero mostrato la necessità di autorizzazione datoriale; 3) falsa applicazione della normativa sul riposo e omesso esame di fatti decisivi, per avere escluso l'esistenza di esigenze di servizio impeditive della regolare fruizione delle ferie; 4) falsa applicazione della normativa sul riposo e della contrattazione collettiva, con errato accertamento della mora credendi, assumendo che le note di sollecito non fossero riferibili al ricorrente; 5) falsa applicazione degli artt. 32 e 36 Cost. e degli artt. 1233 e 2697 c.c., per non avere riconosciuto il danno dedotto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto, mentre il quinto è stato assorbito per mancanza di un inadempimento datoriale; ha quindi rigettato il ricorso, confermando che, in assenza di prova di un impedimento aziendale eccezionale e obiettivo o di un rifiuto datoriale, il dirigente che poteva autodeterminarsi le ferie e non le ha richieste non ha diritto né all'indennità sostitutiva né al risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno da ritardata fruizione delle ferie. La ratio decidendi è che, per il dirigente medico di struttura complessa titolare del potere di autodeterminare il periodo feriale, il mancato godimento delle ferie non dà luogo a indennità sostitutiva o risarcimento se il lavoratore non dimostra che la mancata fruizione sia dipesa da necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive o da un comportamento datoriale impeditivo. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato l'assenza di richieste di ferie individuali, l'assenza di prova di dinieghi del datore di lavoro e la circostanza che l'ente avesse comunque sollecitato i dirigenti a predisporre piani di smaltimento delle ferie arretrate, escludendo così qualsiasi inadempimento datoriale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al pagamento delle spese di lite e applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 8 CCNL di categoria
Il dirigente medico di struttura complessa assicura la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro in modo flessibile, correlando l'impegno alle esigenze della struttura e agli obiettivi da realizzare; ciò implica un potere di autodeterminazione dell'orario e, per riflesso, della fruizione delle ferie.
art. 20 CCNL
Il diritto alla fruizione delle ferie deve essere esercitato comunque entro l'anno successivo; nel caso concreto la fruizione in natura è stata ritenuta assicurata anche oltre il periodo contrattualmente stabilito, escludendo un inadempimento datoriale.
art. 36 Cost.
Il diritto alle ferie è irrinunciabile e costituzionalmente garantito, ma ciò non esclude che, se il lavoratore era stato posto in condizione di esercitarlo e non lo ha fatto, possa perdere il diritto all'indennità sostitutiva.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La direttiva tutela il diritto alle ferie annuali retribuite e osta a una perdita automatica del diritto e dell'indennità senza verifica della concreta possibilità per il lavoratore di esercitarlo; se invece il lavoratore, dopo essere stato messo in condizione di fruirne, sceglie deliberatamente di non farlo, può perdere tale diritto economico.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'interpretazione della contrattazione collettiva; la Corte ha però ritenuto corretta l'interpretazione compiuta in base al testo e al sistema della disciplina collettiva.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa lettura sistematica della contrattazione collettiva; la Corte ha escluso che la censura scalfisse l'interpretazione data al CCNL.
Richiamato dal ricorrente quale criterio ermeneutico della contrattazione collettiva; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la lettura accolta era già coerente con lettera e sistema della norma collettiva.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o che contestano il merito dell'accertamento fattuale sono inammissibili in cassazione se non indicano un vero omesso esame di un fatto decisivo.
art. 32 Cost.
Richiamato unitamente all'art. 36 Cost. dal ricorrente per fondare la domanda di danno; la Corte ha assorbito la censura per difetto del presupposto dell'inadempimento datoriale.
Richiamato dal ricorrente in tema di risarcimento; la Corte ha ritenuto assorbita la relativa doglianza per l'assenza di un inadempimento imputabile al datore di lavoro.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'accertamento del danno; la Corte ha escluso la fondatezza della censura, osservando che mancava a monte la prova dell'inadempimento datoriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato disposto il raddoppio del contributo unificato ove spettante, secondo i presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro dei dirigenti medici di struttura complessa, la disciplina collettiva può attribuire al dirigente un potere di autodeterminazione del tempo di lavoro e, conseguentemente, una maggiore autonomia nella fruizione delle ferie rispetto ai dirigenti soggetti a orario eterodiretto.
- Il mancato godimento delle ferie non comporta automaticamente indennità sostitutiva o risarcimento: occorre verificare se il lavoratore fosse stato concretamente posto in condizione di esercitare il diritto e se la mancata fruizione dipendesse da una scelta del lavoratore oppure da impedimenti aziendali eccezionali e obiettivi.
- Quando il lavoratore ha il potere di programmare autonomamente le ferie e non risulta avere formulato richieste di fruizione o avere subito dinieghi datorali, l'eventuale accumulo delle ferie arretrate non è imputabile al datore di lavoro in assenza di specifica prova contraria.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito; le censure sul fatto sono ammissibili solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non per ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio.
- La tutela unionale del diritto alle ferie annuali retribuite impedisce la perdita automatica del diritto e dell'indennità senza verifica della effettiva possibilità di esercizio; tuttavia, se il lavoratore ha deliberatamente omesso di fruire delle ferie pur essendo messo in condizione di farlo, l'indennità sostitutiva può essere negata.
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