Cassazione Civile, Ordinanza n. 14208/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una condanna pronunciata in un precedente giudizio: una società era stata condannata a rimborsare le spese di lite a una parte vittoriosa, con distrazione in favore del difensore antistatario; la medesima sentenza aveva inoltre condannato una terza chiamata in garanzia a tenere indenne la prima dalla condanna alle spese. La società originariamente condannata notificava quindi precetto alla garante per ottenere il rimborso. La garante proponeva opposizione deducendo di avere già adempiuto direttamente verso il difensore antistatario della controparte, con effetto liberatorio anche per la debitrice principale e con estinzione della propria obbligazione di garanzia. L'opposizione veniva accolta dal giudice di pace e la decisione confermata in appello, sul rilievo che la società creditrice del rimborso non aveva provato di avere essa stessa pagato il difensore antistatario e che i pagamenti allegati riguardavano titoli diversi. In cassazione la società ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 1180 e 1175 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la garante non fosse legittimata a pagare direttamente il difensore antistatario contro la sua espressa opposizione, e che in ogni caso il debito verso il difensore fosse già stato soddisfatto mediante compensazioni e altri pagamenti; con un secondo motivo lamentava violazione di norme costituzionali e processuali per il mancato accoglimento e la mancata decisione sulla prova testimoniale richiesta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato, in via ulteriore, che anche a voler considerare le allegazioni della ricorrente, la comunicazione secondo cui il creditore sarebbe già stato soddisfatto era comunque successiva al pagamento effettuato dalla garante, mentre prima di tale pagamento era stata solo manifestata opposizione del debitore; tale opposizione, da sola, non era sufficiente a impedire l'adempimento del terzo, in mancanza di rifiuto del creditore o di tempestiva comunicazione dell'avvenuto pagamento. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il terzo interessato conserva la legittimazione ad adempiere l'obbligazione del debitore; l'opposizione del debitore non basta di per sé a impedire il pagamento del terzo, salvo che il creditore rifiuti la prestazione dopo che l'opposizione gli sia stata manifestata.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'illegittimità dell'adempimento del terzo, ma senza accoglimento da parte della Corte.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta mancata ammissione della prova testimoniale.
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta mancata ammissione della prova testimoniale.
invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove.
invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove.
invocato dalla ricorrente per lamentare la mancata decisione sulla prova testimoniale.
invocato dalla ricorrente per lamentare la mancata decisione sulla prova testimoniale.
invocato dalla ricorrente per lamentare la mancata decisione sulla prova testimoniale.
invocato dalla ricorrente per lamentare la mancata decisione sulla prova testimoniale.
invocato dalla ricorrente per lamentare la mancata ammissione della prova testimoniale.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del fatto e delle prove sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio di motivazione, quando la censura mira in realtà a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito.
- Il terzo interessato all'adempimento di un'obbligazione può pagare il creditore anche se il debitore si oppone, salvo che il creditore rifiuti la prestazione dopo aver ricevuto conoscenza dell'opposizione; la sola opposizione del debitore non è sufficiente a paralizzare l'adempimento del terzo.
- Chi invoca l'inefficacia del pagamento eseguito dal terzo o l'estinzione della propria obbligazione di regresso/garanzia deve allegare e provare in modo tempestivo il previo adempimento già avvenuto, non essendo sufficiente una comunicazione tardiva successiva al pagamento del terzo.
- Se il giudice di merito ritiene non provato il fatto estintivo dell'obbligazione e tale valutazione è sorretta da motivazione coerente, essa non è sindacabile in cassazione salvo specifiche violazioni processuali o legali.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale non è di per sé causa di cassazione se la censura, in concreto, tende a rimettere in discussione il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
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