Cassazione Civile, Ordinanza n. 29961/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore autonomo)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto a un soggetto, iscritto alla Gestione commercianti per l'attività di agente di commercio, il pagamento di differenze contributive anche in relazione ai redditi percepiti come quotista di una società a responsabilità limitata. I giudici di merito avevano annullato l'avviso, ritenendo che tali redditi di partecipazione, in quanto redditi di capitale derivanti dalla mera qualità di socio non lavoratore, non rientrassero nell'imponibile contributivo della Gestione commercianti. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis l. n. 438/1992, in connessione con la l. n. 233/1990, sostenendo che il socio dovesse invece assoggettare a contribuzione anche tali redditi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che il lavoratore autonomo iscritto a una gestione previdenziale obbligatoria deve includere nella base imponibile i redditi d'impresa come definiti dalla disciplina fiscale, cioè quelli derivanti da attività imprenditoriale, ma non anche i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, quando non si accompagni a prestazione lavorativa. Di conseguenza ha rigettato il ricorso, compensando le spese di legittimità, e ha dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Norma invocata dall'INPS per sostenere l'assoggettamento a contribuzione dei redditi percepiti dal socio; la Corte ne dà lettura conforme all'orientamento già consolidato, escludendo dalla base imponibile i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione societaria priva di attività lavorativa.
Richiamata in collegamento con l'art. 3-bis l. n. 438/1992 ai fini della determinazione della base contributiva della Gestione commercianti.
È richiamato per definire i redditi d'impresa rilevanti ai fini contributivi: sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e la riserva del deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Ai fini della contribuzione dovuta alla Gestione commercianti, il lavoratore autonomo già iscritto per un'attività svolta in proprio deve computare nella base imponibile i soli redditi d'impresa derivanti da attività imprenditoriale, secondo la definizione fiscale del reddito d'impresa.
- Non rientrano nell'imponibile contributivo i redditi di capitale percepiti per la mera partecipazione a società di capitali, quando tale partecipazione non sia accompagnata da prestazione di attività lavorativa.
- La base imponibile previdenziale non può essere estesa oltre il perimetro normativamente previsto mediante la qualificazione automatica come redditi d'impresa di utili o proventi che, in realtà, hanno natura di redditi di capitale.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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