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Sentenza

Sentenza del 12/05/2017 n. 11825 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo al 2004, con cui erano stati rettificati maggiori ricavi sulla base della ricostruzione della contabilità, risultata distrutta dopo un accesso del 2006 e ritenuta non coerente con la documentazione prodotta. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 14 del D.Lgs. 546/1992 per mancata integrazione del contraddittorio con i soci, necessari litisconsorti nella controversia relativa all’accertamento di una società di persone. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che l’accertamento si fondava su un accesso inesistente e che non erano state esaminate specifiche doglianze; tale motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: poiché non risultava che le cause riguardanti la società e i soci fossero state trattate congiuntamente nei gradi di merito, non ricorrevano le condizioni eccezionali che consentono, in Cassazione, di rimediare alla separata trattazione mediante riunione. La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari ha quindi determinato la nullità della sentenza della CTR della Campania e dell’intero processo. La Corte ha dichiarato assorbito il secondo motivo e rimesso le parti alla CTP di Caserta, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese. Non è stata decisa nel merito la fondatezza dell’accertamento tributario.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all' art. 5 T.U.I.R. e dei soci delle stesse ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40), comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e i soci, i quali devono essere tutti parte nello stesso processo.

    Nelle controversie basate su un accertamento unitario relativo a una società di persone e ai redditi imputati ai soci, società e soci sono litisconsorti necessari e devono partecipare tutti al medesimo processo. La loro mancata partecipazione comporta la nullità del giudizio, salvo che ricorrano le specifiche condizioni che permettono in Cassazione la riunione di cause separate.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 5

    L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all' art. 5 T.U.I.R. e dei soci delle stesse ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40), comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e i soci, i quali devono essere tutti parte nello stesso processo.

    Per le società e associazioni contemplate dall’art. 5 T.U.I.R., l’unitarietà dell’accertamento e la conseguente imputazione dei redditi ai soci rendono inscindibile la controversia tra società e soci ai fini della partecipazione al processo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40

    L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all' art. 5 T.U.I.R. e dei soci delle stesse ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40), comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e i soci, i quali devono essere tutti parte nello stesso processo.

    La rettifica relativa alla società e quella conseguente relativa ai soci sono considerate fondate su un accertamento unitario; perciò il ricorso della società o di un socio coinvolge inscindibilmente tutti i soggetti interessati.

Massime di principio

  • Quando l’accertamento relativo a una società di persone comporta anche l’imputazione del reddito ai soci, la società e tutti i soci interessati devono essere coinvolti nello stesso giudizio, con integrazione del contraddittorio se necessario.
  • La nullità per mancato litisconsorzio necessario può essere rilevata d’ufficio anche in Cassazione e può travolgere l’intero processo, non soltanto la sentenza impugnata.
  • La riunione in Cassazione di giudizi separati è un rimedio eccezionale: richiede identità della causa petendi e delle difese, impugnazione simultanea del medesimo accertamento, trattazione simultanea nei gradi di merito e decisioni sostanzialmente identiche. Se tali condizioni non sussistono, il processo celebrato senza tutti i litisconsorti è nullo.
  • Quando il processo è dichiarato nullo per una questione preliminare di contraddittorio, le censure sul merito dell’accertamento possono restare assorbite e non essere decise; in tal caso il rinvio consente un nuovo esame davanti al giudice di primo grado.

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