Sentenza del 12/05/2017 n. 11825 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo al 2004, con cui erano stati rettificati maggiori ricavi sulla base della ricostruzione della contabilità, risultata distrutta dopo un accesso del 2006 e ritenuta non coerente con la documentazione prodotta. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 14 del D.Lgs. 546/1992 per mancata integrazione del contraddittorio con i soci, necessari litisconsorti nella controversia relativa all’accertamento di una società di persone. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che l’accertamento si fondava su un accesso inesistente e che non erano state esaminate specifiche doglianze; tale motivo è stato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: poiché non risultava che le cause riguardanti la società e i soci fossero state trattate congiuntamente nei gradi di merito, non ricorrevano le condizioni eccezionali che consentono, in Cassazione, di rimediare alla separata trattazione mediante riunione. La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari ha quindi determinato la nullità della sentenza della CTR della Campania e dell’intero processo. La Corte ha dichiarato assorbito il secondo motivo e rimesso le parti alla CTP di Caserta, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese. Non è stata decisa nel merito la fondatezza dell’accertamento tributario.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all' art. 5 T.U.I.R. e dei soci delle stesse ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40), comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e i soci, i quali devono essere tutti parte nello stesso processo.
Nelle controversie basate su un accertamento unitario relativo a una società di persone e ai redditi imputati ai soci, società e soci sono litisconsorti necessari e devono partecipare tutti al medesimo processo. La loro mancata partecipazione comporta la nullità del giudizio, salvo che ricorrano le specifiche condizioni che permettono in Cassazione la riunione di cause separate.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 5
L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all' art. 5 T.U.I.R. e dei soci delle stesse ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40), comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e i soci, i quali devono essere tutti parte nello stesso processo.
Per le società e associazioni contemplate dall’art. 5 T.U.I.R., l’unitarietà dell’accertamento e la conseguente imputazione dei redditi ai soci rendono inscindibile la controversia tra società e soci ai fini della partecipazione al processo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40
L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all' art. 5 T.U.I.R. e dei soci delle stesse ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40), comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e i soci, i quali devono essere tutti parte nello stesso processo.
La rettifica relativa alla società e quella conseguente relativa ai soci sono considerate fondate su un accertamento unitario; perciò il ricorso della società o di un socio coinvolge inscindibilmente tutti i soggetti interessati.
Massime di principio
- Quando l’accertamento relativo a una società di persone comporta anche l’imputazione del reddito ai soci, la società e tutti i soci interessati devono essere coinvolti nello stesso giudizio, con integrazione del contraddittorio se necessario.
- La nullità per mancato litisconsorzio necessario può essere rilevata d’ufficio anche in Cassazione e può travolgere l’intero processo, non soltanto la sentenza impugnata.
- La riunione in Cassazione di giudizi separati è un rimedio eccezionale: richiede identità della causa petendi e delle difese, impugnazione simultanea del medesimo accertamento, trattazione simultanea nei gradi di merito e decisioni sostanzialmente identiche. Se tali condizioni non sussistono, il processo celebrato senza tutti i litisconsorti è nullo.
- Quando il processo è dichiarato nullo per una questione preliminare di contraddittorio, le censure sul merito dell’accertamento possono restare assorbite e non essere decise; in tal caso il rinvio consente un nuovo esame davanti al giudice di primo grado.
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