Cassazione Penale, Sentenza n. 28674/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha confermato la loro condanna per violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (con esclusione di un capo per Caputo). I motivi principali: presunta inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata trascrizione e per mancata acquisizione dei tabulati/indicazione del numero di telefono e dell'IMEI; vizio di motivazione per richiamo alla relatio della sentenza di primo grado; omessa motivazione sul riconoscimento di Caputo; omessa motivazione sul diniego del beneficio previsto dall'art. 131-bis c.p. e sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Nikaj propone motivi sovrapponibili e critica un'interpretazione congetturale delle intercettazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendoli manifestamente infondati. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'omessa trascrizione delle intercettazioni, se non eccepita tempestivamente, non comporta inutilizzabilità o nullità nella decisione in rito abbreviato; l'assenza di decreti autorizzativi specifici negli atti non invalida automaticamente le intercettazioni se non è messa in dubbio la loro esistenza/validità; i ricorrenti non avevano contestato in precedenza le intercettazioni, i tabulati o le utenze e non hanno affrontato le altre fonti probatorie (appostamenti, pedinamenti, accertamenti documentali, consultazioni banche dati, localizzazione GPS). La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione territoriale sul riconoscimento di Caputo (rinvio a pagine della sentenza di primo grado) e congrua la valutazione della gravità della condotta (acquisto di 1 kg di marijuana) per rifiutare sia il riconoscimento delle attenuanti speciali ex art. 131-bis sia la qualificazione meno grave ai sensi dell'art. 73, comma 5. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali, all'onere di spesa ex art. 616 c.p.p. e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
La Corte ha confermato la qualificazione ai sensi dell'art. 73 per la condotta di traffico di sostanze stupefacenti; ha ritenuto che la quantità (un chilo di marijuana) e la gravità della condotta giustificano l'applicazione della norma nella parte che esclude benefici attenuanti speciali previsti per reati meno gravi (comma 5).
Codice di procedura penale, art. 178
citato come principio generale sulla nullità
Richiamata per negare che l'omessa trascrizione delle intercettazioni integri automaticamente una nullità di ordine generale quando non tempestivamente eccepita e quando la registrazione/trascrizione siano già disponibili nel fascicolo.
La Corte territoriale ha ritenuto fondata la valutazione negativa circa il riconoscimento delle attenuanti speciali ex art. 131-bis alla luce della gravità e della tipologia della condotta; la cassazione ha ritenuto la motivazione non manifestamente illogica.
Codice di procedura penale, art. 616
sulle spese per proposizione di ricorso inammissibile
Applicato per condannare i ricorrenti a sostenere le spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità dei ricorsi.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
citata in relazione alla determinazione della somma alla Cassa delle Ammende
Richiamata per motivare la determinazione equitativa della somma (euro 3.000) da versare alla Cassa delle Ammende nonostante non sia ravvisata colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa trascrizione integrale delle intercettazioni non rende automaticamente inutilizzabili le registrazioni nei giudizi, soprattutto se la difesa non ha eccepito tempestivamente; la registrazione/trascrizione acquisite nel fascicolo sono utilizzabili nel rito abbreviato.
- L'assenza negli atti del decreto autorizzativo specifico relativo a una utenza non determina di per sé la nullità delle intercettazioni se non è contestata l'esistenza o la validità del provvedimento.
- Le censure di merito sulla valutazione delle conversazioni intercettate sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione; valutazioni probatorie fondate e dettagliate dal giudice di merito resistono al controllo di legittimità.
- Le eccezioni non sollevate nei primi gradi di giudizio sono in genere inammissibili nei gradi successivi: l'omessa deduzione in fase preliminare o in abbreviato può comportare la perdita della possibilità di impugnare determinate prove.
- La gravità e la quantità della sostanza sequestrata costituiscono elementi decisivi per escludere benefici (es. art. 131-bis) o per qualificare il reato in termini più gravi ai sensi dell'art. 73, comma 5.
- In presenza di più fonti di prova (intercettazioni, appostamenti, pedinamenti, documenti, localizzazione GPS, banche dati), una singola censura sulle intercettazioni difficilmente riesce a rovesciare la valutazione di colpevolezza se il complesso probatorio è coerente.
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